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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11211/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a una cartella di pagamento relativa a contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli per gli anni 2001, 2002 e 2003. La società sosteneva di avere legittimamente aderito a programmi di riallineamento retributivo mediante accordi aziendali e contestava la pretesa contributiva dell’ente. In primo grado il giudice aveva riconosciuto la legittimità del programma solo fino a settembre 2002; in appello, invece, veniva accolta l’impugnazione dell’ente e dichiarati dovuti anche i contributi per il periodo successivo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (i) la violazione degli artt. 5 D.L. 510/1996 e 10 L. 199/2016, per non avere la corte territoriale riconosciuto all’art. 10 natura di interpretazione autentica e per aver distinto indebitamente il contratto di gradualità dal riallineamento; (ii) la violazione dell’art. 10 L. 199/2016 quanto al requisito della sottoscrizione degli accordi aziendali, sostenendo che bastasse la sottoscrizione dell’azienda e delle sole organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dell’accordo provinciale; (iii) la falsa applicazione dei canoni ermeneutici degli accordi aziendali del 2000 e dei successivi del 2002 e 2003, che sarebbero mere integrazioni del primo. Gli ulteriori motivi risultano assorbiti dalla soluzione delle questioni interpretative principali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e ha dichiarato assorbiti il primo e i motivi dal quarto al settimo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese. Il decisivo intervento normativo sopravvenuto ha portato la Corte a ritenere errata l’interpretazione data dalla sentenza impugnata all’art. 10 L. 199/2016, sia sul requisito soggettivo della sottoscrizione degli accordi aziendali, sia sul rilievo della data degli accordi successivi, dovendosi verificare se essi costituiscano integrazioni del programma già avviato tempestivamente.

Norme richiamate

  • art. 5 D.L. 1 ottobre 1996, n. 510

    "con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale"

    La disposizione consente, nelle zone svantaggiate e al fine di salvaguardare l’occupazione, il recepimento aziendale degli accordi provinciali di riallineamento retributivo ai fini della sospensione del minimale contributivo; il verbale aziendale deve essere sottoscritto con le stesse parti dell’accordo provinciale.

  • art. 10 L. 29 ottobre 2016, n. 199

    "purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale"

    Per il settore agricolo gli accordi provinciali di riallineamento possono demandare la definizione del programma di graduale riallineamento agli accordi aziendali di recepimento; la disposizione è stata letta dalla Corte, alla luce dello ius superveniens, come norma interpretata autenticamente nel senso che non è necessaria la sottoscrizione di tutte le sigle datoriali, essendo sufficiente quella dell’associazione imprenditoriale cui l’azienda aderisce e che abbia firmato l’accordo provinciale.

  • art. 3-ter D.L. 27 settembre 2021, n. 103

    "si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento"

    La norma di interpretazione autentica chiarisce che il requisito della sottoscrizione con le stesse parti è soddisfatto anche dalla sola associazione imprenditoriale di riferimento dell’azienda, se firmataria dell’accordo provinciale; inoltre consente che accordi successivi al 17 ottobre 2001 integrino, in tutto o in parte, il programma di riallineamento, purché anteriori all’entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazioni e false applicazioni di norme di diritto e dei canoni ermeneutici.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito dell’ordinanza nel termine riservato all’esito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Negli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento retributivo del settore agricolo, il requisito della sottoscrizione "con le stesse parti" deve essere interpretato in modo coerente con la rappresentatività datoriale: non è necessario che firmi ogni organizzazione imprenditoriale presente a livello provinciale, se firma l’associazione cui l’impresa è iscritta e che ha sottoscritto l’accordo provinciale.
  • La disciplina sopravvenuta di interpretazione autentica può incidere direttamente sulla valutazione della legittimità degli accordi già stipulati, imponendo al giudice di merito di adeguare l’esegesi della precedente normativa e di verificare gli effetti sananti o integrativi previsti dal legislatore.
  • Quando la norma sopravvenuta consente integrazioni successive degli accordi di graduale riallineamento, il giudice non può arrestare l’indagine al solo dato cronologico, ma deve accertare il contenuto delle intese posteriori per stabilire se esse siano effettive integrazioni del programma originario tempestivamente concluso.
  • L’interpretazione degli accordi collettivi aziendali in materia di riallineamento retributivo deve essere condotta alla luce della funzione sostanziale dell’operazione negoziale e della sequenza degli atti, senza isolare singoli accordi successivi dal programma complessivo cui accedono.

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