Cassazione Civile, Ordinanza n. 11236/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società e una dipendente che, nel periodo protetto successivo al matrimonio previsto dall'art. 35 d.lgs. n. 198/2006, aveva rassegnato dimissioni. Il giudice di merito ha ritenuto nulle quelle dimissioni per mancata conferma presso la Direzione del lavoro e ha ordinato la riammissione in servizio, con condanna al pagamento della retribuzione dal 21/9/2013, dedotto l'aliunde perceptum. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 198/2006, sostenendo che le dimissioni non potevano essere considerate nulle perché la lavoratrice, nominata lo stesso giorno amministratore unico della società, avrebbe dovuto confermarle davanti a se stessa; 2) violazione dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 35 cit., deducendo che, comunque, vi sarebbe stato un recesso tacito dal rapporto per effetto della cessazione di fatto della prestazione, protrattasi oltre il periodo protetto e non contestata tempestivamente; 3) omessa pronuncia sulla questione del recesso tacito; 4) violazione degli artt. 1206 e 1217 c.c. e dell'art. 35 cit., contestando la decorrenza dell'obbligo retributivo in assenza di valida messa in mora. La resistente ha difeso la decisione di merito e la persistenza del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte rigetta tutti e quattro i motivi. Sul primo afferma che l'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 198/2006 prevede la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo protetto in mancanza di conferma presso l'ufficio competente, senza porre a carico della lavoratrice un onere di attivazione o di conferma; rileva inoltre che la Corte d'appello aveva autonomamente valorizzato un'ulteriore ratio, non censurata, secondo cui la lavoratrice aveva continuato a svolgere le medesime mansioni anche durante l'incarico di amministratore unico, con esclusione di una novazione del rapporto. Sul secondo e terzo motivo osserva che la tesi del recesso tacito non risultava specificamente devoluta in appello e, in ogni caso, era incompatibile con l'accertamento di merito della persistente prosecuzione della prestazione lavorativa; perciò l'omessa pronuncia non assume rilievo utile. Sul quarto motivo ritiene corretta la decorrenza della retribuzione dal 21/9/2013, perché la lettera inviata in tale data costituiva offerta seria e specifica della prestazione lavorativa e la censura non si confrontava con la ratio decidendi della Corte territoriale, oltre a risolversi in una critica di merito non consentita in cassazione. Il ricorso è quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, d.lgs. n. 198/2006
Le dimissioni della lavoratrice presentate nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione sono nulle se non confermate entro un mese presso la Direzione del lavoro; la norma non prevede un onere della lavoratrice di confermare le dimissioni né un obbligo di invito alla conferma.
art. 2118 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un recesso tacito, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, vi sia stata cessazione del rapporto per comportamento concludente, poiché la lavoratrice ha continuato a svolgere le stesse mansioni.
art. 1206 c.c.
Richiamato per contestare la messa in mora e la decorrenza dell'obbligo retributivo; la censura è respinta perché la lettera del 21/9/2013 è ritenuta sufficiente come offerta della prestazione.
art. 1217 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1206 c.c. per sostenere l'assenza di valida costituzione in mora del datore; la Corte ritiene invece che la comunicazione della lavoratrice integrasse un'offerta seria e specifica della prestazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Base formale del motivo di omessa pronuncia.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e la riserva della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato nei presupposti di legge.
Massime di principio
- Le dimissioni della lavoratrice rese nel periodo di protezione matrimoniale sono affette da nullità quando non intervenga la conferma nelle forme previste dalla legge, senza che la normativa imponga alla lavoratrice un onere di attivazione ulteriore per rendere efficace l'atto.
- La nullità delle dimissioni protette opera a prescindere dal tempo trascorso prima dell'impugnazione, trattandosi di invalidità legale che non si sana per mera inerzia del lavoratore.
- La configurabilità di una novazione del rapporto di lavoro richiede un effettivo elemento di novità del contenuto negoziale; se la prestazione continuativa prosegue con le medesime mansioni, la novazione non è configurabile.
- Il recesso tacito dal rapporto non può essere ravvisato in modo automatico sulla sola base della cessazione di fatto della prestazione, specie quando il giudice di merito accerti la prosecuzione dell'attività lavorativa nelle medesime funzioni.
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata impugnazione di una ratio autonoma rende inidonei i motivi a determinare la cassazione.
- La decorrenza degli effetti economici conseguenti alla riammissione in servizio può essere ancorata a una lettera che, per contenuto, integri una seria e specifica offerta della prestazione lavorativa, anche se formulata in termini riferiti alla prosecuzione del rapporto.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una rivalutazione del fatto o del contenuto dell'atto unilaterale, specie in presenza di doppia conforme.
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