Cassazione Civile, Ordinanza n. 11218/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società avverso un ruolo e una cartella di pagamento emessi per premi INAIL omessi e sanzioni. La società sosteneva, da un lato, che il credito fosse prescritto e che la decorrenza del termine dovesse farsi risalire all'inizio della lavorazione protetta, non già al 16 febbraio dell'anno successivo; dall'altro, contestava l'efficacia interruttiva della diffida ex art. 16 d.P.R. n. 1124/1965. Inoltre, censurava nel merito l'accertamento della Corte d'appello circa la non genuinità dei contratti di appalto stipulati con una società terza, ritenuti fittizi e integranti interposizione illecita di manodopera, nonché la valorizzazione di alcuni elementi fattuali (esecuzione delle lavorazioni presso la società ricorrente e utilizzo di suoi macchinari).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla prescrizione, affermando che i premi INAIL si prescrivono in cinque anni e che, per effetto del meccanismo di autoliquidazione, il diritto dell'INAIL sorge e la prescrizione decorre dal 16 febbraio di ogni anno per la rata annuale, mentre per le annualità successive opera tale medesima scansione. Ha inoltre precisato che l'idoneità interruttiva di un atto presuppone una intimazione o richiesta scritta inequivoca, la cui verifica è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al sesto perché volti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, inclusa l'interpretazione del contratto di appalto e l'accertamento della sua fittizietà. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'INAIL e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1219 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2943 c.c. per censurare la decorrenza della prescrizione e l'efficacia della diffida; la Corte ribadisce che l'atto interruttivo richiede una richiesta scritta inequivoca idonea a costituire in mora il debitore.
art. 2943 c.c.
L'effetto interruttivo della prescrizione richiede un'esplicita pretesa o intimazione scritta di adempimento; la valutazione della sussistenza di tale requisito è di fatto rimessa al giudice di merito.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
I premi INAIL si prescrivono in cinque anni.
art. 28 D.P.R. n. 1124/1965
Concorre a individuare il dies a quo della prescrizione dei premi INAIL in relazione al meccanismo di autoliquidazione.
art. 44 D.P.R. n. 1124/1965
Per le rate successive, la decorrenza del termine è fissata al 16 febbraio di ogni anno.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel sistema INAIL ciò coincide con la data in cui sorge il diritto al pagamento per autoliquidazione.
art. 16 D.P.R. n. 1124/1965
La diffida può valere come atto interruttivo solo se contenga una richiesta inequivoca di adempimento.
artt. 12 e ss. D.P.R. n. 1124/1965
Richiamati dal ricorrente in tema di diffida e riscossione dei premi.
artt. 1655 e ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare l'interpretazione dei contratti di appalto.
artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 276/2003
Richiamati per la disciplina dell'appalto e della somministrazione e per contestare l'accertamento di interposizione illecita di manodopera.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- I premi dovuti all'INAIL si prescrivono nel termine quinquennale previsto dalla L. n. 335/1995; il dies a quo va individuato, per la prima rata, nell'inizio della lavorazione e, per le rate successive, nel 16 febbraio di ciascun anno, in coerenza con il meccanismo di autoliquidazione.
- Nel sistema dell'autoliquidazione INAIL, il diritto dell'ente al pagamento sorge al 16 febbraio, quando il datore di lavoro deve determinare e versare il premio; da quel momento inizia a decorrere la prescrizione ex art. 2935 c.c.
- Affinché una diffida o altro atto possa interrompere la prescrizione, è necessario che contenga una richiesta scritta chiara e inequivoca di adempimento, idonea a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.
- La verifica della idoneità interruttiva di un atto e, più in generale, dell'efficacia delle comunicazioni di costituzione in mora costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se logicamente motivato.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova lettura delle prove, dei contratti o del concreto assetto dei rapporti di fatto sono inammissibili in sede di legittimità quando sollecitano un riesame del merito anziché denunciare un vizio giuridico o motivazionale deducibile nei limiti del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11197/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11211/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11236/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11048/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11051/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11053/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →