Cassazione Civile, Ordinanza n. 28115/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un assetto negoziale collegato tra un contratto di appalto per opere di urbanizzazione e un preliminare di vendita di un appartamento con posto auto. La società appaltatrice sosteneva che una parte del corrispettivo dell'appalto, pari al 68% dei SAL, fosse stata pattuita come accantonamento in conto caparra/prezzo per l'acquisto dell'immobile, con eventuale saldo mediante accollo di mutuo. In primo grado il Tribunale aveva disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'immobile, ma subordinandolo al consenso della banca per l'accollo del mutuo e valorizzando un accantonamento di euro 197.617,26. In appello la società attrice lamentava: 1) l'erroneità della condizione apposta al trasferimento, legata al placet della banca; 2) la violazione del principio di riparto dell'onere della prova, perché non era stato computato nel prezzo anche il 32% più IVA di alcune fatture (nn. 7/2010, 55/2010 e 36/2011) per complessivi euro 30.359,20 oltre IVA, che secondo la ricorrente sarebbero dovuti essere sottratti dal corrispettivo dovuto per il trasferimento del bene; 3) il mancato riconoscimento di un ulteriore credito per fatture non pagate nella misura del 32%. La Corte d'appello ha rigettato il gravame. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che nel computo delle somme da detrarre dal prezzo potesse rientrare quel 32% più IVA delle fatture indicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la Corte d'appello non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva semplicemente valutato il materiale probatorio e dato conto delle ragioni per cui le fatture non potevano essere scomputate dal prezzo dell'immobile: le fatture erano state contestate dalla controparte; il c.t.u. aveva quantificato i lavori eseguiti e aveva escluso il completamento di alcune opere di urbanizzazione per euro 28.137,66; le parti avevano pattuito che lo scomputo operasse solo sul 68% dei SAL, mentre il resto sarebbe stato pagato con accollo del mutuo; le opere di sbancamento erano extra-contratto e andavano pagate con i normali mezzi di pagamento, senza imputazione al prezzo del bene. La Corte ha precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando compie una valutazione delle prove già acquisite. Ha inoltre disposto la condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.500,00 in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Trasferimento dell'immobile in favore della promissaria acquirente
richiamato come base del trasferimento in forma specifica del bene promesso in vendita
violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui incombe secondo la struttura di fatti costitutivi ed eccezioni
non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre
la violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi
attività consentita dall’art. 116 c.p.c.
la valutazione comparativa e la diversa forza persuasiva attribuita alle prove è attività consentita al giudice di merito
proposta di definizione del giudizio; opposizione alla proposta; giudizio definito in conformità alla proposta
la decisione richiama il meccanismo della definizione accelerata e dell'opposizione alla proposta
condanna ... al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro
applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta dopo l'opposizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo nei casi previsti
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. in cassazione sussiste solo quando il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova, non quando abbia semplicemente ritenuto non dimostrato un fatto o abbia valutato diversamente le risultanze istruttorie.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, ma solo per denunciare l'utilizzo di prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
- Quando il prezzo di un bene è regolato da un meccanismo contrattuale collegato all'esecuzione di un appalto, lo scomputo dei corrispettivi deve essere effettuato nei limiti espressamente pattuiti; importi relativi a opere extra-contratto o non contabilizzate secondo l'accordo non possono essere automaticamente imputati al prezzo del trasferimento.
- In presenza di contestazione specifica delle fatture o dei lavori fatturati, il giudice può escluderne il computo nel prezzo se la prova dell'effettiva esecuzione o della loro imputabilità al meccanismo pattizio non risulta raggiunta.
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