Cassazione Civile, Ordinanza n. 18969/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di categoria C di un'azienda sanitaria regionale aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto alla qualifica e alla funzione di coordinatore per l'attività svolta dal 18 giugno 2001, con conseguente pagamento dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del c.c.n.l. comparto sanità del 20 settembre 2001. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda rilevando, in sostanza, l'assenza di prova documentale del formale conferimento dell'incarico/funzioni di coordinamento e quindi del presupposto necessario per il riconoscimento del beneficio economico. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) error in procedendo per omesso esame delle censure sulla violazione di correttezza e imparzialità nell'esercizio del potere discrezionale datoriale nella prima applicazione dell'art. 10 c.c.n.l.; 2) omesso esame della domanda relativa al diritto alle funzioni di coordinamento per il periodo successivo alla prima applicazione, assumendo applicabile l'art. 10, comma 6; 3) falsa applicazione di legge e contratto collettivo per asserite incongruenze della motivazione, poiché la Corte territoriale avrebbe negato il riconoscimento formale dell'incarico pur dando atto di un protocollo di intesa che lo assegnava per due anni; 4) falsa applicazione di legge e contratto collettivo, sostenendo che il giudice di merito avesse male interpretato i principi giurisprudenziali sulla sufficienza della traccia documentale e sull'individuazione del soggetto competente al conferimento dell'incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con una pluralità di rationes decidendi della sentenza impugnata, essendo decisiva la mancanza di prova del conferimento documentato dell'incarico di coordinamento; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e violazione dell'autosufficienza, oltre che perché il richiamo all'art. 10, comma 6, c.c.n.l. era ritenuto inconferente rispetto alla disciplina del periodo successivo alla prima applicazione; il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti, nella sostanza, meri tentativi di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata attività difensiva della resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 c.c.n.l. comparto sanità 20 settembre 2001
comma 3; comma 6; comma 7
nella prima applicazione, l'attribuzione dell'indennità di coordinamento al personale di categoria C richiede conferimento dell'incarico da soggetti competenti e almeno una traccia documentale del conferimento; per i periodi successivi la disciplina richiamata dal ricorrente non è ritenuta idonea a fondare il diritto, poiché il comma 6 riguarda le ipotesi di revoca dell'indennità, non le modalità di conferimento
i motivi che sotto il paravento dell'error in procedendo o della falsa applicazione di legge mirano in realtà a una rivalutazione del fatto o delle prove sono inammissibili
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede l'indicazione puntuale degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, mediante riassunto del contenuto o trascrizione dei passaggi essenziali e indicazione della loro sede processuale, senza eccessivo formalismo ma con sufficiente specificità
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
ai fini del deposito, il documento o atto richiamato deve essere specificamente indicato e accompagnato da un riferimento idoneo a individuarne la fase di produzione o formazione nel giudizio di merito
il ricorrente avrebbe dovuto specificare già nel ricorso introduttivo le deduzioni relative al diritto per il periodo successivo alla prima applicazione e dare conto della riproposizione della domanda in appello
art. 6, comma 10, c.c.n.l. 2001
la norma richiamata dal ricorrente è ritenuta priva del contenuto normativo che le veniva attribuito e, in ogni caso, non disciplina il conferimento dell'incarico per i periodi successivi, ma solo ipotesi di revoca dell'indennità
art. 5, comma 2, c.c.n.i. 29 settembre 2001
per il sistema a regime, la progressione e il conferimento delle funzioni di coordinamento dipendono da specifici atti e da procedure selettive
art. 19, lett. c), c.c.n.l. 19 aprile 2014
concorre, insieme al c.c.n.i. del 2001, a delineare la disciplina del sistema a regime per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento
art. 4 c.c.n.l. 10 aprile 2008
ha fissato ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, in coerenza con l'art. 6 della l. n. 43 del 2006 e con il successivo accordo Stato-Regioni
è richiamato come base normativa della disciplina delle funzioni di coordinamento nel sistema a regime
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendone i presupposti, comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Massime di principio
- In tema di indennità di coordinamento nella prima applicazione del c.c.n.l. sanità 2001, il lavoratore deve allegare e provare non solo lo svolgimento di fatto delle funzioni, ma anche il formale conferimento dell'incarico da parte del soggetto competente e almeno una traccia documentale di tale attribuzione.
- L'asserita violazione di correttezza o imparzialità nell'esercizio del potere discrezionale datoriale non è decisiva se manca, a monte, la prova del presupposto documentale del conferimento dell'incarico.
- Per il periodo successivo alla prima applicazione, il diritto alle funzioni di coordinamento e alla relativa indennità non discende da un automatismo basato sul mero svolgimento delle mansioni, ma da una disciplina che richiede specifici atti e procedure selettive.
- Il richiamo a una norma contrattuale è inconferente se la disposizione invocata disciplina soltanto la revoca dell'indennità e non le modalità di conferimento del relativo incarico.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio processuale, chiedono in realtà una nuova valutazione delle prove o dei documenti di causa.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che gli atti e documenti rilevanti siano indicati con precisione, con sintesi del loro contenuto o trascrizione dei passaggi essenziali e con specificazione della loro collocazione nel processo di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18847/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18857/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18864/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18868/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18870/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18872/2024 del 10/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →