Cassazione Civile, Ordinanza n. 06815/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia origina da una scrittura privata del 30 novembre 1980, sottoscritta dal de cuius proprietario dell'immobile e dal promissario acquirente, avente ad oggetto un appartamento con accessori, immesso immediatamente nel possesso dell'acquirente. Dopo la morte del venditore e l'apertura di un successivo fallimento della società e di alcuni soci, la ricorrente, quale avente causa del promissario acquirente, ha chiesto che fosse accertato che la scrittura integrasse una compravendita a effetti reali e non un mero preliminare; che fosse attribuita data certa alla scrittura; e che, conseguentemente, gli immobili fossero dichiarati di sua esclusiva proprietà, invocando anche la comunione legale e la successione. In subordine ha domandato l'usucapione totale o parziale. La curatela ha resistito sostenendo, tra l'altro, l'inopponibilità della scrittura alla procedura, la sua natura di atto unilaterale o al più di preliminare, l'intervenuto scioglimento del contratto da parte del fallimento, la prescrizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e, in ulteriore subordine, l'infondatezza dell'usucapione per difetto di animus possidendi e per indisponibilità materiale del bene. In Cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla successione e sul litisconsorzio necessario, per non avere il giudice disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità; 2) violazione degli artt. 1322 e 1350 c.c. per errata qualificazione del negozio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato la scrittura del 1978 richiamata come precedente della volontà traslativa; 4) omesso esame della questione dell'interversione del possesso. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, valorizzando il principio per cui, quando la parte soccombente ha omesso di chiamare tutti i litisconsorti necessari e solo in appello deduce la mancata integrazione del contraddittorio, la censura non è meritevole di tutela se la sentenza di rigetto non le avrebbe comunque consentito alcun vantaggio e la sollecitazione al rinnovo del giudizio si risolverebbe in abuso del processo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso comunque l'effetto reale della scrittura e, al più, la qualificava come preliminare. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per la presenza di doppia conforme e per la formulazione non corretta del vizio motivazionale denunciato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, inammissibile il secondo perché non attaccava la ratio decidendi sulla sola possibile natura obbligatoria e non reale della scrittura, e inammissibili i motivi terzo e quarto per la regola della doppia conforme e per l'erronea formulazione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è richiamato per lo scioglimento del fallimento dal contratto, posto a fondamento delle difese della curatela
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'acquisto in comunione legale di parte del bene
evocato come azione specifica di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, ritenuta dalla curatela prescritta e/o non opponibile
richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di successione
richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di rinuncia all'eredità
richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di rappresentazione
evocato per contestare la qualificazione del negozio e sostenere l'autonomia contrattuale
evocato per sostenere la validità della forma documentale della scrittura privata
richiamato per lamentare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i necessari litisconsorti
richiamato nel primo motivo in relazione ai poteri del giudice sull'integrità del contraddittorio
richiamato nei motivi terzo e quarto; la Corte lo reputa impropriamente dedotto e, in presenza di doppia conforme, inammissibile
applicato per escludere il sindacato sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
utilizzato per escludere l'interesse della parte a una nuova celebrazione del giudizio quando la doglianza sul litisconsorzio è sollevata solo a esito sfavorevole
art. 111 Cost.
richiamato per il principio di ragionevole durata del processo, posto a fondamento della limitazione dell'interesse alla rinnovazione del giudizio
richiamato per il divieto di abuso del processo e il dovere di lealtà e probità processuale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura per mancata integrazione del contraddittorio è inammissibile per difetto di interesse quando la parte soccombente, che ha omesso di attivarsi per chiamare tutti i necessari contraddittori nei gradi di merito, non dimostri un concreto pregiudizio difensivo e miri soltanto a ottenere una nuova celebrazione del processo.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge o di qualificazione del negozio è inammissibile se non colpisce tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata censura di una ratio autonoma rende il punto definitivamente intangibile.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La parte che denuncia l'omessa integrazione del contraddittorio non può invocare utilmente l'interesse a un nuovo giudizio se la sentenza impugnata ha già escluso nel merito le domande proposte, poiché tale interesse si risolverebbe in un abuso del processo contrario alla ragionevole durata.
- Nelle controversie successorie, il chiamato all'eredità notificato come erede ha l'onere di chiarire tempestivamente la propria posizione quando contesti la qualità di successore; tuttavia, la questione diviene processualmente irrilevante se la censura è proposta solo in chiave strumentale e senza pregiudizio concreto derivante dalla pretermissione dei litisconsorti.
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