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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00143/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Alcuni acquirenti di villini realizzati e venduti da una società avevano convenuto in giudizio la venditrice davanti al Tribunale per ottenere la riduzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni, deducendo vizi costruttivi e difformità progettuali degli immobili. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Roma aveva invece accolto parzialmente il gravame, riconoscendo a vari attori somme a titolo di riduzione del prezzo e ponendo a carico della società anche parte delle spese e della consulenza tecnica. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: omesso esame della mancata denuncia dei vizi da parte di alcuni attori; omesso esame di accordi transattivi intervenuti con alcuni acquirenti; nullità della sentenza per omessa pronuncia, motivazione apparente e contraddittoria; le stesse censure, con riferimento a specifiche posizioni di alcuni appellanti; violazione degli artt. 1490 e 1495 c.c. per avere reputato sufficienti denunce generiche di vizi di scarsa rilevanza economica; violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c. per asserita genericità dei motivi di appello e decisione fondata su ragioni diverse da quelle dedotte. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso; alcuni controricorrenti hanno aderito alla rinuncia, altri no in modo formalmente espresso, ma il Collegio ha ritenuto comunque di non porre spese a carico della rinunciante nei confronti di costoro, valorizzando la volontà di adesione emergente dalla PEC prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta entro il termine di cui all’art. 390, comma 1, c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Quanto alle spese, non ha pronunciato condanna in favore del controricorrente che aveva aderito validamente alla rinuncia; ha inoltre ritenuto, nell’esercizio del potere discrezionale ex art. 391 c.p.c., di omettere la condanna alle spese anche nei confronti degli altri controricorrenti, desumendo l’adesione alla rinuncia dal tenore della PEC prodotta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell’intimato rimasto contumace. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché tale effetto si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non anche in caso di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato solo per la notifica della sentenza d’appello ai fini del ricorso

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria del Pubblico Ministero

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia intervenuta entro il termine previsto comporta l’estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore munito di procura speciale

  • art. 391 c.p.c.

    esclude la condanna alle spese in favore del controricorrente che abbia aderito alla rinuncia nel modo previsto dalla norma

  • art. 391 c.p.c.

    attribuisce al giudice di legittimità un potere discrezionale sulla regolazione delle spese in caso di rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio, ma solo a rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione

  • art. 1490 c.c.

    richiamato solo come norma invocata nel ricorso sulla garanzia per vizi della cosa venduta

  • art. 1495 c.c.

    richiamato solo come norma invocata nel ricorso sulla denuncia dei vizi della cosa venduta

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura relativa alla decisione fondata su ragioni non dedotte dalle parti

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta nei termini e con le forme di legge, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • L’adesione alla rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna alle spese in suo favore; il giudice può inoltre, in presenza di elementi univoci, omettere la condanna alle spese anche per gli altri controricorrenti.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non si applica in via analogica: opera solo nei casi tipizzati di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non nell’ipotesi di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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