Cassazione Penale, Sentenza n. 7512/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Faccilongo ha chiesto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze: una del 4.11.2014 (condanna per reati in materia di armi e per il reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/90, fatti del 5.8.2014) e una del 20.4.2018 (che aveva riconosciuto la continuazione tra il reato associativo contestato e i reati giudicati con la sentenza del 4.11.2014). Il ricorrente ha rilevato una discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza del 2018: il dispositivo sembrava ricomprendere tutti i reati del 2014 nella continuazione, mentre la motivazione escludeva dal medesimo disegno criminoso il reato di stupefacenti del 5.8.2014. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sostenendo che l'accordo di patteggiamento del 4.11.2014 non prevedeva la continuazione tra reati in materia di armi e quello in materia di stupefacenti e che la questione era stata valutata in fase di cognizione. Il ricorrente ha impugnato per vizio di motivazione e contraddittorieta tra dispositivo e motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha confermato che la richiesta principale di riconoscimento della continuazione era preclusa in sede esecutiva perché la questione era stata espressamente decisa in sede di cognizione. Tuttavia ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non aveva adeguatamente disposto sul secondo profilo richiesto dal ricorrente, ossia la chiarificazione se l'aumento per continuazione (1 anno e 3 mesi) fosse da intendere applicato anche al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 giudicato con la sentenza del 4.11.2014, alla luce della apparente difformita tra dispositivo e motivazione della sentenza del 20.4.2018. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari, in diversa composizione, perché provveda a nuovo giudizio e chiarisca i vizi motivazionali rilevati e dia una interpretazione esecutiva del giudicato.
Norme richiamate
Norma invocata per chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra sentenze irrevocabili; il ricorso era esercitato in sede esecutiva per ottenere chiarimenti/effetti pratici del giudicato
Riferimento alla disciplina della continuazione tra delitti (aumento della pena); la questione centrale era se tale disciplina fosse applicabile ai reati indicati
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma invocata nella censura per vizio di motivazione ai fini di impugnazione in Cassazione
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; parte della contestazione e della valutazione sulla continuita con altri reati
art. 73, comma 4, DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; il reato commesso il 5.8.2014 era al centro della discrasia tra dispositivo e motivazione
Riferimento al patteggiamento; la sentenza del 4.11.2014 era frutto di un accordo delle parti in base a questa procedura, elemento richiamato nella valutazione della continuazione
Norma sulla rettifica di errori materiali nel dispositivo; la Corte ricorda che la correzione in esecuzione è possibile solo per errori materiali inequivocabili e che non si poteva utilizzare la procedura esecutiva per sanare una discrasia non dedotta in cognizione
D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865
Citato a titolo esemplificativo nella giurisprudenza richiamata in relazione agli effetti esecutivi e alla necessità che il giudice dell'esecuzione ricavi dal giudicato gli elementi rilevanti per l'esecuzione, come accade per la revoca di benefici condizionati
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può riesaminare in fatto e diritto questioni previamente e definitivamente decise dal giudice della cognizione; l'applicazione della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e presuppone che la questione non sia stata esclusa in fase di merito
- Quando esiste una discrepanza tra dispositivo e motivazione di una sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e chiarirne gli effetti ai fini esecutivi, ma non può sostituirsi al giudice di merito se manca una chiara ricostruzione della volontà giudicante
- Se l'esame della motivazione consente di ricostruire chiaramente e inequivocabilmente la volontà del giudice, la motivazione puo prevalere sul dispositivo; tuttavia la correzione di presunti errori non dedotti in sede di cognizione non può essere effettuata in esecuzione come errore materiale
- In presenza di patteggiamento o accordi che hanno determinato autonome determinazioni di pena, occorre verificare attentamente il contenuto dell'accordo e del dispositivo prima di chiedere riconoscimenti di continuazione in sede esecutiva
- Per ottenere efficaci chiarimenti in esecuzione è utile formulare istanze precise volte a interpretare il giudicato (ad es. chiedere espressamente se l'aumento per continuazione si applica a specifici reati), evitando di confondere richieste di rettifica materiale con richieste di interpretazione del pronunciamento giudiziale
- Prassi consigliata: sollevare eventuali contraddizioni dispositivo-motivazione in sede di cognizione e, se necessario, impugnarle tempestivamente; in mancanza, in sede esecutiva si potrà solo chiedere l'interpretazione del giudicato nei limiti consentiti
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