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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7374/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 14/03/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Foggia del 20/06/2023 (condanna a 5.000 euro di ammenda per il reato di gestione illecita di rifiuti ex art. 256, comma 1, lett. A, d.lgs. 152/2006). La difesa ha dedotto violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p., sostenendo che l'impugnazione, pur definita appello, doveva essere qualificata come ricorso per cassazione e trasmessa a questa Corte; nel merito l'impugnazione (qualificata e quindi esaminata) articolava sei motivi: 1) violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (presunta condanna anche rispetto al capo B non imputato a Mastrodonato); 2) contestazione della responsabilità rispetto al secondo episodio (25/06/2020) per mancata disponibilità del veicolo; 3) censura sulla configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. A, in relazione all'attività organizzata (riconducibilità solo all'episodio del 18/06/2020); 4) richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 5) censura per il diniego delle attenuanti generiche; 6) difetto di motivazione sul calcolo della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. In precedenza questa Corte aveva annullato l'ordinanza di inammissibilità e qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione (sent. n. 37253/2024), fissando udienza per trattazione; valutati i sei motivi, la Corte ha ritenuto infondati tutti i rilievi: il principio di correlazione non è stato violato perché la sentenza ha limitato la responsabilità al solo capo A ed ha attribuito il capo B al coimputato; la ricostruzione fattuale (immagini da fototrappole, sequestri, rinvenimento di rifiuti nel cassone del veicolo di proprietà dell'imputato e ripetute condotte in più giorni) giustifica la qualificazione dell'attività come gestione illecita organizzata di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. A; non sussiste la particolare tenuità alla luce della reiterazione e della mole dei rifiuti e degli elementi organizzativi; il diniego delle attenuanti generiche e il calcolo della pena sono adeguatamente motivati (ammenda di 5.000 euro, prossima al minimo edittale). Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 1 lett. A

    art. 256, comma 1, lett. A, del d. lgs. n. 152 del 2006

    La Corte ha interpretato la norma ritenendo che la gestione illecita di rifiuti sia configurabile anche quando l'attività emerge da più condotte ravvicinate nel tempo, dall'uso di un mezzo idoneo al trasporto e dalla presenza di rifiuti sul mezzo di proprietà dell'imputato; tali elementi dimostrano carattere organizzato e abitualità sufficienti a integrare la fattispecie.

  • codice di procedura penale, art. 568 comma 5

    art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Rilevata la questione sulla qualificazione dell'impugnazione, la Corte ha ritenuto applicabile la ricostituzione procedurale che consente la qualificazione dell'appello in ricorso per cassazione; tuttavia, una volta riqualificato, il ricorso è stato esaminato e dichiarato manifestamente infondato.

  • codice penale, art. 133

    art. 133 comma primo cod. pen.

    Ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha richiamato i criteri dell'art. 133 c.p., ma ha precisato che il giudice del merito può valutare e indicare soltanto alcuni elementi rilevanti; la reiterazione, la mole dei rifiuti e l'organizzazione escludono la tenuità.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    È stata richiamata per l'indicazione della possibilità di imporre un contributo alla Cassa delle ammende quando il ricorso non sia stato presentato in colpa; la Corte ha comunque disposto il versamento di euro 3.000 in via equitativa.

Massime di principio

  • Un ricorso definito 'appello' può essere riqualificato come ricorso per cassazione se la sentenza di primo grado è inappellabile: la Corte di legittimità può annullare ordinanze che avevano dichiarato inammissibile l'impugnazione e procedere alla valutazione di merito come ricorso per cassazione.
  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione libera e completa delle prove: se la decisione di merito è sorretta da ragionamento logico e coerente, il giudice di legittimità non rivede la valutazione fattuale, salvo che emergano profili di illogicità, contraddittorietà o manifesta irragionevolezza.
  • Per i reati ambientali ex art. 256 d.lgs. 152/2006, elementi come la ripetizione di trasporti illeciti in più giorni, l'utilizzo di un veicolo idoneo e il rinvenimento di rifiuti sul mezzo di proprietà sono indizi idonei a fondare la sussistenza di un'attività organizzata di gestione di rifiuti.
  • La particolare tenuità del fatto (art. 133 c.p.) non si riconosce automaticamente: la reiterazione, la quantità dei rifiuti e gli elementi organizzativi possono escluderla anche se non sono esaminati tutti i parametri indicati dalla norma; è sufficiente che il giudice tenga conto degli elementi ritenuti rilevanti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la scelta di una pena pecuniaria contenuta possono essere ritenuti legittimi se adeguatamente motivati dal giudice e proporzionati alla condotta; la Corte di cassazione verifica la congruità della motivazione più che una diversa scelta discrezionale.
  • Anche quando il ricorso sia inammissibile o manifestamente infondato, il giudice può disporre sanzioni processuali (spese e contributo alla Cassa delle ammende) valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

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