Cassazione Penale, Sentenza n. 7381/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 19/09/2024 che aveva rigettato la loro richiesta di sospensione del procedimento esecutivo e dell'ordine di demolizione conseguente a sentenza irrevocabile (Corte d'appello Napoli 16/09/1997, irr. 15/11/1997). Le censure dedotte in cassazione erano tre: (1) vizio di motivazione per omesso esame di un motivo relativo al pericolo concreto e immediato di pregiudizio strutturale a un immobile storico adiacente (dedotto tramite consulenza tecnica di parte); (2) violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE) invocato sul tema del legittimo affidamento del terzo rispetto a permessi di costruire e titoli abilitativi rilasciati in sanatoria; i ricorrenti sostenevano che il rilascio di titoli in sanatoria e gli atti amministrativi avevano fatto sorgere un legittimo affidamento suscettibile di tutela; (3) violazione dell'art. 3 Cost. per una presunta disparità di trattamento con soggetti che avevano ottenuto sanatorie non sindacate allo stesso modo. In subordine i difensori avevano chiesto il rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha rilevato che non era stata presentata l'istanza prevista dall'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (presupposto necessario per ottenere la sospensione dell'ordine demolitorio per impossibilità oggettiva del ripristino) e, comunque, che i presupposti per tale istanza non ricorrevano (opera qualificata come "nuova costruzione" e non come ristrutturazione edilizia). Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul legittimo affidamento: l'opera era stata realizzata tra il 1991 e il 1993, anteriormente alla disciplina di condono introdotta nel 1994, e la normativa e la giurisprudenza avevano già chiarito che la valutazione della cubatura condonabile va effettuata con riferimento all'unitarietà dell'immobile (impossibile dunque pretendere che si potesse legittimamente confidare in più richieste che frazionassero il medesimo disegno unitario). Ha altresì escluso l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Sul terzo motivo ha dichiarato inammissibile la censura costituzionale per difetto di specificazione della norma impugnata e di non manifesta infondatezza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile
La corte ha ritenuto che l'istanza prevista da questa norma sia condizione necessaria per sospendere o evitare la demolizione e che si applichi solo agli interventi assimilabili a 'ristrutturazione' (art.10, comma 1 TU edilizia), non alle 'nuove costruzioni'; quindi l'assenza di tale istanza e l'inapplicabilità della norma al caso concreto rendono inammissibile la richiesta di sospensione.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio quando la questione non è pertinente o non è rilevante, quando la norma comunitaria è già stata interpretata o quando l'applicazione corretta del diritto dell'Unione è così evidente da non lasciare ragionevoli dubbi; la Corte ha ritenuto assenti le condizioni per il rinvio.
legge n. 724/1994 (Secondo Condono Edilizio), art. 39, comma 1
La Corte ha interpretato la norma come vincolante nel senso che il condono per nuove costruzioni è soggetto al limite di 750 mc per singola concessione in sanatoria e che la valutazione deve tener conto dell'unitarietà del fabbricato o del complesso immobiliare; pertanto non è ammissibile frazionare istanze per eludere il limite.
art. 32, comma 25, D.L. n. 269/2003 conv. legge n. 326/2003 (riferimento ai condoni)
Richiamata per collegamento normativo al regime dei condoni; la Corte ha usato tale richiamo per contestualizzare l'applicabilità dei limiti volumetrici e l'interpretazione già seguita dalla giurisprudenza.
art. 3 Cost.
La Corte ha ritenuto inammissibile la questione costituzionale per difetto di indicazione della norma interna specificamente censurata e per mancanza di non manifesta fondatezza; quindi l'art. 3 non è stato ritenuto violato in modo provato nel caso concreto.
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione di un ordine demolitorio è normalmente necessario esperire l'istituto previsto dall'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001: senza quella specifica istanza e senza che ricorrano i presupposti di legge, la richiesta di sospensione è inammissibile.
- Il principio del legittimo affidamento richiede norme chiare e applicazioni prevedibili: non tutela affidamenti sorti prima dell'introduzione della norma che ha reso possibile la sanatoria, né legittima artifici procedimentali volti a frazionare un disegno unitario per eludere i limiti normativi.
- Nella valutazione della condonabilità e dei limiti volumetrici va accertata l'unitarietà dell'opera o del complesso immobiliare; la presentazione di più istanze separate non è di per sé idonea a rendere lecita una somma di volumi che supera i limiti previsti.
- Il giudice nazionale non è obbligato a rimettere questioni alla Corte di giustizia dell'UE quando la questione non è rilevante per la decisione, è già stata chiarita o la corretta applicazione del diritto dell'UE è evidente; la mera prospettazione di un dubbio sul legittimo affidamento non impone automaticamente il rinvio.
- Le censure di illegittimità costituzionale in cassazione richiedono l'indicazione precisa della norma impugnata e la dimostrazione della non manifesta infondatezza; l'assenza di tali elementi porta all'inammissibilità della questione.
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