Cassazione Penale, Sentenza n. 7376/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tartaglia impugnava l'ordinanza del G.I.P. che convalidava il provvedimento del Questore consistente nell'aggiunta, al daspo, dell'obbligo di presentarsi in Questura in occasione di ogni partita del Siracusa per 5 anni e del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni calcistiche. La difesa ha sollevato tre censure: (1) violazione del diritto di difesa perché la memoria difensiva, pur depositata il 13-03-2024, non sarebbe stata letta dal G.I.P. e vi sarebbe stata una comunicazione di mancata accettazione PEC la mattina del 14-03-2024; (2) difetto di motivazione per omessa valutazione del contenuto della memoria, che allegava che il ricorrente non aveva violato il precedente daspo (sosteneva di trovarsi a 650 metri dallo stadio e non entro i 500 metri vietati); (3) manifesta illogicità e violazione del principio di uguaglianza perché per un altro soggetto coinvolto (Gaetano Favara) il G.I.P. non aveva convalidato un analogo daspo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la memoria difensiva fosse stata effettivamente trasmessa il 13-03-2024 e letta dal G.I.P. il 14-03-2024, anche perché era stata inviata a due distinti indirizzi PEC, uno dei quali non aveva segnalato mancata accettazione. Sotto il profilo sostanziale, il G.I.P. ha valutato e confutato le deduzioni difensive richiamando gli accertamenti della Digos, dalle cui immagini risultava che Tartaglia si era avvicinato a circa 300 metri dallo stadio, violando quindi la prescrizione del daspo (divieto di avvicinarsi entro 500 metri). Quanto alla presunta disparità di trattamento rispetto a Favara, la Corte ha ritenuto non comparabili le due posizioni, posto che il daspo di Favara, emesso in data diversa, non conteneva la medesima prescrizione di divieto di avvicinamento; pertanto non sussisteva violazione dell'art. 3 Cost. Il ricorso è stato respinto e Tartaglia è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 3 Costituzione
Il principio di uguaglianza non è violato se le situazioni poste a confronto non sono effettivamente comparabili per data e contenuto dei provvedimenti (diverse prescrizioni del daspo e diverse date di emissione).
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per imporre al ricorrente l'onere delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Daspo (provvedimento di divieto di accesso e prescrizioni per tifosi)
Il daspo può contenere prescrizioni specifiche (es. divieto di avvicinamento entro un determinato raggio); la violazione di tali prescrizioni può giustificare misure aggiuntive e la convalida del provvedimento da parte del G.I.P. se supportata da elementi investigativi (es. immagini Digos).
Massime di principio
- La prova della tempestiva e corretta trasmissione di atti telematici va documentata: l'invio a più indirizzi PEC e la registrazione temporale possono dimostrare la ricezione anche in presenza di messaggi di mancata accettazione a un singolo indirizzo.
- In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione delle risultanze investigative è limitato: se la motivazione del giudice è coerente e ancorata a elementi fattuali (es. immagini o informative), difficilmente il ricorso per cassazione ottiene accoglimento.
- Per contestare la motivazione occorre dimostrare vizi logici, contraddizioni o omissioni rilevanti; semplici richieste di diverso apprezzamento del merito non sono sufficienti in Cassazione.
- Le censure basate sul principio di uguaglianza richiedono la dimostrazione della piena comparabilità delle situazioni; differenze temporali o contenutistiche nei provvedimenti (diversi divieti o date) possono giustificare trattamenti differenti.
- Quando si contesta un daspo, è utile documentare con precisione la distanza dall'impianto o altri elementi che possano confutare le risultanze investigative; le immagini e le informative della polizia giudiziaria hanno rilevante valore probatorio in fase di convalida.
Testo integrale
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