Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7375/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rifiuto della Corte di appello a riconoscere la riparazione per ingiusta detenzione subita nel corso di un procedimento penale. L'unico motivo di ricorso in Cassazione era la carenza motivazionale circa la ritenuta sussistenza di una condotta di "colpa grave" ostativa all'indennizzo (art. 314, comma 1, cod. proc. pen. richiamato), censurando la valutazione della Corte di appello che aveva dato rilievo a intercettazioni e "frequentazioni ambigue" con esponenti della cosca Caridi-Borghetto-Zindato, senza accertare la consapevolezza di Iannì del ruolo apicale di Domenico Barbaro e senza motivare adeguatamente la qualità dei rapporti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Iannì. Ha ritenuto che, in sede di rinvio, la Corte di appello avesse colmato le lacune motivazionali segnalate dalla sentenza rescindente, esponendo ragioni non irrazionali: dalle intercettazioni e dagli elementi emersi risultava che Iannì aveva partecipato a una vicenda (spedizione punitiva) che lo collocava in un ambito di alto spessore criminale e che la condotta poteva legittimamente far prevedere un intervento dell'Autorità, integrando comportamenti percepibili come indice di contiguità al sodalizio e quindi idonei a configurare la colpa grave ostativa all'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del MEF ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., liquidate in complessivi euro mille (come indicato in dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma richiamata tra i reati contestati nel procedimento penale da cui derivò la detenzione; evidenzia il contesto di gravità della fattispecie originaria.

  • art. 416 bis c.p.

    Richiamato tra i reati contestati (associazione di tipo mafioso) a contestualizzare l'appartenenza o la vicinanza al sodalizio; la corte ha valutato la contiguità al sodalizio anche se non è stata dimostrata la partecipazione associativa.

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nozione di 'colpa grave' ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione; il giudice ha esaminato se la condotta del ricorrente integrasse tale profilo.

  • artt. 623 e 627 cod. proc. pen.

    Norme processuali menzionate dal ricorrente nella doglianza sulla motivazione e impugnazione; la Cassazione non ha ritenuto fondate le censure mosse con riferimento a tali disposizioni.

  • art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura difensiva; non ha prodotto effetti idonei a far ritenere vizi motivazionali tali da ribaltare la decisione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente e per la rifusione delle spese sostenute dal MEF.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 4, sent. n. 49613/2018; Sez. 4, n. 8914/2014; Sez. 4, n. 28372/2022)

    Richiami giurisprudenziali usati come principi orientativi: in materia di riparazione per ingiusta detenzione la colpa grave esclude l'indennizzo quando la condotta evidenzia contiguità al sodalizio (frequentazioni ambigue), anche se tale contiguità non costituisce prova di appartenenza associativa.

Massime di principio

  • La riparazione per ingiusta detenzione è valutata con criteri autonomi rispetto al giudizio penale: un'assoluzione penale non garantisce automaticamente l'indennizzo se emergono comportamenti che configurano "colpa grave".
  • Intercettazioni e prove che dimostrino la partecipazione a iniziative criminose o la vicinanza a contesti criminali di elevata pericolosità possono ostare al riconoscimento del ristoro, anche se non provano l'appartenenza all'associazione mafiosa.
  • Per escludere l'indennizzo è sufficiente dimostrare comportamenti percepibili come indizi di contiguità al sodalizio (frequentazioni ambigue), purché la motivazione sia specifica e non contraddittoria.
  • In sede di cassazione il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e di adeguatezza logico-giuridica della motivazione: non è consentito un nuovo apprezzamento libero del materiale probatorio.
  • Chi impugna un diniego di riparazione deve contestare in modo preciso e puntuale i profili di motivazione; censure generiche sulla valutazione delle prove rischiano di essere respinte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.