Cassazione Civile, Ordinanza n. 13804/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, dell'atto con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, aveva segnalato l'irregolarità della dichiarazione dei redditi UNICO 2012 per il mancato inserimento nel quadro RU del credito d'imposta di euro 46.729,00 relativo a investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La società sosteneva di avere tempestivamente trasmesso il formulario previsto dall'art. 1, commi 280-283, l. n. 296/2006 e di avere poi ricevuto il diniego per esaurimento delle risorse finanziarie; perciò riteneva sufficiente il solo invio del formulario, senza necessità di indicare il credito in dichiarazione. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente, affermando che non era prevista una decadenza espressa per l'omessa indicazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 1, comma 282, l. n. 296/2006 e dell'art. 5 d.m. n. 76/2008, sostenendo che la mancata indicazione del credito nel quadro RU comporta decadenza dal beneficio e impedisce anche la presentazione di una dichiarazione integrativa successiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito per il progressivo consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
è richiamato come base del controllo automatizzato che aveva rilevato l'irregolarità della dichiarazione per omissione del credito nel quadro RU.
art. 1, commi 280-283, l. n. 296/2006
disciplina il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo; l'omessa indicazione del credito nella dichiarazione è ritenuta rilevante ai fini della fruizione del beneficio.
art. 1, comma 282, l. n. 296/2006
la Corte lo interpreta nel senso che, per il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo, l'indicazione in dichiarazione è richiesta a pena di decadenza.
è richiamato insieme alla norma primaria come fonte regolativa della modalità di fruizione del credito e del relativo onere dichiarativo.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.
Massime di principio
- Quando la legge collega la fruizione di un credito d'imposta a un adempimento dichiarativo entro un termine, l'omessa indicazione del credito nella dichiarazione può comportare decadenza dal beneficio.
- Il principio generale di emendabilità della dichiarazione dei redditi non opera per le dichiarazioni che esprimono una volontà di avvalersi di un regime agevolativo soggetto a decadenza.
- La successiva dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per recuperare un credito d'imposta non tempestivamente indicato nella dichiarazione originaria quando l'ordinamento prevede l'onere di indicazione a pena di decadenza.
- In presenza di una disciplina normativa sostanzialmente coincidente con precedenti regimi agevolativi, l'orientamento giurisprudenziale formatosi su questi ultimi può essere esteso al nuovo credito d'imposta.
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