Cassazione Civile, Ordinanza n. 05692/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Una società finanziata e i garanti personali avevano convenuto in giudizio l'originaria banca deducendo, in relazione a tre conti correnti, due mutui a tasso variabile e un contratto di Interest Rate Swap, l'applicazione di interessi anatocistici, di tassi oltre soglia, nonché di commissioni asseritamente indebite, in particolare la commissione di massimo scoperto, chiedendo la restituzione delle somme versate. Il Tribunale aveva rideterminato i saldi dei conti correnti e rigettato il resto; la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, ritenendo non decisive le consulenze di parte, irrilevante l'usura sopravvenuta e infondate le censure su superamento del tasso soglia, anatocismo e nullità delle clausole. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, da un lato l'asserita carenza di interesse ad agire di due appellanti rispetto al capo spese, sostenendo che la questione di usurarietà fosse rilevabile d'ufficio; dall'altro la violazione della disciplina sulla cessione/cartolarizzazione dei crediti, assumendo non provata la cessione del credito in favore della società cessionaria, perché risultante solo da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e perché la cessione sarebbe intervenuta in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il principio di soccombenza si applica anche al capo accessorio delle spese processuali e opera rispetto a qualunque parte che abbia dato causa a una domanda giudiziale infondata, anche se mero interventore adesivo; ha quindi confermato la condanna alle spese. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione relativa alla prova della cessione del credito non risultava trattata nella sentenza impugnata ed era quindi nuova in cassazione; inoltre la cessionaria era già costituita in appello e non risultava che fosse stata contestata la sua legittimazione passiva. Il ricorso incidentale, relativo alla tardività del ricorso principale, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato i ricorrenti principali alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad agire non è stato ritenuto decisivo rispetto alla regolazione delle spese quando la parte ha comunque dato causa a una domanda giudiziale infondata e risulta soccombente sul punto accessorio.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure di violazione di legge e nullità processuale sono state esaminate nei limiti della loro specifica deduzione, con rigetto del primo motivo e inammissibilità del secondo per novità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta con riferimento alla disciplina della cessione del credito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
art. 58, comma 4, d.lgs. n. 385/1993
Richiamato dai ricorrenti quale norma sulla cessione dei crediti bancari in blocco; la Corte non ne ha esaminato il merito per novità della questione.
Richiamati dai ricorrenti in tema di cartolarizzazione e cessione dei crediti; la Corte non ha affrontato il merito per inammissibilità della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso principale.
Massime di principio
- Il capo sulle spese processuali è governato dal principio di soccombenza e, per il suo tramite, dal principio di causalità: chi ha dato causa a una domanda giudiziale infondata può essere condannato alle spese anche se abbia partecipato al giudizio in posizione non principale.
- In cassazione non possono essere proposte per la prima volta questioni di fatto o questioni giuridiche che presuppongono accertamenti di fatto se la sentenza impugnata non le ha trattate; il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente dove e quando le abbia dedotte nei gradi di merito.
- La contestazione della legittimazione del cessionario del credito o della prova della cessione deve risultare tempestivamente dedotta nel giudizio di merito; in mancanza, la censura è inammissibile come questione nuova in sede di legittimità.
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