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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31206/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di due gioielli avvenuta il 2 agosto 2006. La società venditrice agì per ottenere il pagamento del prezzo di euro 13.000, sostenendo che l'acquirente avesse trattenuto i beni senza corrispondere il prezzo. L'acquirente resistette deducendo invece di avere composto il rapporto mediante restituzione di un anello precedentemente acquistato e pagamento di un conguaglio in contanti di euro 4.600, con conseguente estinzione del debito per i due gioielli. Il tribunale accolse la tesi dell'acquirente e rigettò la domanda della venditrice; la corte d'appello riformò in parte la decisione, ritenendo provata la vendita e la restituzione dell'anello, ma non provato il pagamento del conguaglio, e condannò l'acquirente a versare euro 4.600 oltre interessi. In cassazione l'acquirente articolò sette motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello della venditrice per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2012; 2) violazione degli artt. 100, 112, 329, comma 2, 342 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa considerazione del giudicato interno su autonome rationes decidendi del primo giudice; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per mancato rilievo della non contestazione del pagamento del conguaglio; 4) analogo vizio in relazione al dedotto rilascio della garanzia dei gioielli, ritenuto non provato nonostante la non contestazione; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè gli ottimi rapporti commerciali tra le parti; 6) violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. e di norme processuali sulla tempestività delle eccezioni, per l'ammissione e utilizzazione della testimonianza sul pagamento in contanti; 7) motivazione apparente sulla valutazione di attendibilità del teste che aveva riferito del pagamento del conguaglio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che l'appello della venditrice era sufficientemente specifico anche nel regime anteriore alla riforma dell'art. 342 c.p.c., che non vi erano autonome rationes decidendi precluse dal giudicato interno e che, nel giudizio di primo grado, non operava ancora il principio di non contestazione nella formulazione introdotta nel 2009. Ha rigettato anche il quarto motivo perché il ricorrente non aveva fornito prova del rilascio della garanzia; ha dichiarato inammissibile il quinto perché mirava a una rivalutazione del merito; ha ritenuto fondato in linea astratta il sesto motivo quanto alla tardività della deduzione di nullità della prova testimoniale, ma ha precisato che la sentenza impugnata non fondava la decisione solo sull'inutilizzabilità della prova, avendo comunque svolto una valutazione di inattendibilità del teste; ha infine respinto il settimo motivo escludendo la motivazione apparente. La sentenza d'appello è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    testo previgente e testo riformato

    Nel regime previgente l'appello richiede una parte argomentativa che confuti la decisione impugnata, ma il requisito è soddisfatto anche quando l'appellante investa la sentenza nel suo complesso con censure idonee a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione nella formulazione introdotta dalla riforma del 2009 non era applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado; perciò la mancata contestazione non escludeva, da sola, il thema probandum.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca un fatto estintivo o modificativo del diritto altrui deve provarlo secondo il riparto dell'onere della prova.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo in relazione al giudicato interno e ai limiti del devolutum.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno, ma la Corte esclude che vi fossero rationes autonome non devolute.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il giudicato sostanziale; la Corte non ravvisa preclusioni compatibili con la tesi del ricorrente.

  • art. 2721 c.c.

    I limiti alla prova testimoniale sono posti nell'interesse delle parti e la relativa violazione va eccepita tempestivamente; non può essere dedotta per la prima volta in appello se la prova è stata ammessa e assunta senza tempestiva eccezione di nullità.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato in materia di prova testimoniale dei pagamenti; la sua eventuale violazione resta soggetta alle regole di tempestiva eccezione e non comporta automatica inutilizzabilità in cassazione.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    La nullità derivante dalla violazione di divieti probatori deve essere eccepita nella prima difesa successiva alla prova o alla sua conoscenza, altrimenti si sana.

  • art. 178, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel motivo in relazione alle preclusioni processuali, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle preclusioni e deduzioni istruttorie.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la preclusione in appello di eccezioni non tempestivamente sollevate; la Corte nega che la nullità della testimonianza possa essere dedotta per la prima volta in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma di legittimità evocata per violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma di legittimità evocata per nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile quando il fatto dedotto non sia decisivo o si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 342 c.p.c., l'appello è specifico quando contiene censure idonee a confutare il nucleo logico-giuridico della sentenza impugnata, anche se si innesta sulle difese già svolte in primo grado, purché il dissenso investa in modo intelligibile la decisione nel suo complesso.
  • Non vi è giudicato interno su singole argomentazioni che non abbiano natura di autonome rationes decidendi; occorre verificare se il primo giudice abbia fondato la decisione su ciascun passaggio come base autonoma e indipendente, oppure su una valutazione complessiva di più elementi.
  • Prima della formulazione dell'art. 115 c.p.c. introdotta nel 2009, la mancata contestazione non operava come regola generale di esclusione dal thema probandum nei giudizi già pendenti secondo il vecchio regime.
  • I limiti alla prova testimoniale previsti dal codice civile sono posti nell'interesse delle parti e la loro violazione deve essere eccepita tempestivamente; se la parte non deduce la nullità alla prima occasione utile e comunque nelle conclusioni, la prova si consolida processualmente.
  • La deduzione del vizio di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza esponga, pur sinteticamente, una catena argomentativa comprensibile e coerente; la cassazione non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito.
  • Il fatto che le parti intrattenessero buoni rapporti commerciali non è di per sé decisivo a dimostrare il pagamento in contanti di una somma rilevante senza quietanza, se la valutazione complessiva delle prove conduce ragionevolmente a escludere l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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