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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21185/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da due azioni revocatorie ex art. 66 l.fall. promosse dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficaci alcune compravendite immobiliari stipulate nel 2014 da una società poi fallita, con cui erano stati trasferiti appartamenti e box a favore di più acquirenti, a prezzi ritenuti irrisori rispetto al valore dei beni. La curatela ha dedotto l’eventus damni per la sproporzione del corrispettivo e la modifica qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, nonché la scientia damni degli acquirenti, desunta dai rapporti di parentela con l’amministratrice della società e dalla sottostima del prezzo, in un contesto di grave esposizione debitoria e di pendenza di esecuzione immobiliare. In appello gli acquirenti hanno contestato, tra l’altro, l’esistenza di crediti anteriori rilevanti ai fini revocatori, invocando un preteso giudicato esterno, la pretesa nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, la violazione dell’onere della prova circa anteriorità e consistenza dei crediti, un asserito errore di percezione sulla prova e la violazione del contraddittorio per una vicenda relativa a un omonimo non evocato in giudizio. Hanno inoltre censurato la ritenuta sussistenza sia del presupposto oggettivo sia di quello soggettivo dell’azione revocatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi perché: il preteso giudicato esterno non incideva sull’accertamento rilevante nel giudizio revocatorio e comunque non era stata censurata la ratio della decisione d’appello sulla sufficienza di un credito anche solo eventuale o litigioso; la doglianza sulla nullità della citazione era aspecifica e, in ogni caso, contraria alla giurisprudenza consolidata secondo cui nell’azione revocatoria non occorre allegare un credito certo, liquido ed esigibile; le censure su anteriorità e prova del credito e sui presupposti oggettivo e soggettivo tendevano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; il dedotto errore di percezione era rimediabile, se del caso, con revocazione; la censura sul contraddittorio era priva di interesse. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, liquidate in favore dell’Erario, con attestazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 66 l.fall.

    l’azione revocatoria fallimentare è stata trattata come strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, azionabile anche in presenza di crediti non ancora definitivamente accertati.

  • art. 2901 c.c.

    la norma è stata letta nel senso di accogliere una nozione lata di credito, comprensiva anche di ragione o aspettativa di credito, non essendo necessario un credito certo, liquido ed esigibile.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per il giudicato esterno, ma ritenuto non decisivo perché riferito a un diverso rapporto e comunque non incident, sul credito rilevante nel giudizio revocatorio.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato ai fini del giudicato esterno, ma la Corte ha escluso la pertinenza del preteso giudicato al thema decidendum del processo.

  • art. 163, terzo comma, c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per dedurre indeterminatezza della citazione; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 164 c.p.c.

    la nullità della citazione per petitum o causa petendi incerti richiede una valutazione complessiva dell’atto, che nel ricorso non è stata adeguatamente rappresentata.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per lamentare ampliamento del thema decidendum, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata una modifica illegittima del petitum o della causa petendi.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per ultra/extra petizione, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto, non a un errore sul riparto dell’onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per asserito travisamento della prova; la Corte ha osservato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è deducibile come vizio di legittimità ordinario, salvo casi particolari.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per dedotta violazione del contraddittorio; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazioni di legge, ma la maggior parte delle censure è stata dichiarata inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per nullità processuali e per il preteso travisamento della prova; la Corte ha escluso la configurabilità dei vizi dedotti.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    applicato per dichiarare inammissibile il motivo contrario alla giurisprudenza consolidata sulla nozione lata di credito nell’azione revocatoria.

  • art. 602 c.p.c.

    richiamato solo per descrivere una distinta procedura esecutiva immobiliare, ritenuta non decisiva ai fini del giudizio revocatorio.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato la statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 144 TUSG

    richiamato per la liquidazione delle spese in favore dell’Erario, dato che il fallimento era privo di fondi.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria o fallimentare il credito del soggetto che agisce non deve essere necessariamente certo, liquido ed esigibile: è sufficiente anche una mera ragione o aspettativa di credito, purché anteriore o comunque idonea a fondare la tutela conservativa della garanzia patrimoniale.
  • La fonte specifica dell’esposizione debitoria non integra, di regola, la causa petendi dell’azione revocatoria: ciò che conta è l’esistenza del credito o della ragione di credito e la sua idoneità a legittimare la tutela della garanzia patrimoniale del debitore.
  • Le censure di violazione dell’onere della prova o di travisamento del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando, sotto la loro veste formale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito compiuta dal giudice di appello.
  • Il giudicato esterno è decisivo solo se attiene al medesimo rapporto e al medesimo punto rilevante nel processo; un accertamento reso in diverso giudizio o riferito a diversa posizione debitoria non travolge automaticamente l’azione revocatoria.
  • La nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda va dedotta con specificità, confrontandosi con il contenuto complessivo dell’atto e con gli allegati; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Ai fini della revocatoria, la sproporzione del prezzo e la vendita a soggetti legati all’amministrazione della società possono costituire elementi presuntivi idonei a fondare il giudizio di eventus damni e di consapevolezza del pregiudizio, se congruamente apprezzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioImpugnazioniProveInadempimentoCompravendita
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàNesso di causalità

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