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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08909/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di una società terminalistica deduceva di essere stato adibito, dal dicembre 2011, a mansioni di "foreman" in luogo di quelle di "ship planner" svolte dal 2004, assumendo che tale assegnazione avesse comportato un demansionamento, con lesione del bagaglio professionale, danno professionale e danno all'immagine. Chiedeva la riassegnazione alle mansioni originarie o equivalenti e il risarcimento del danno in via equitativa. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione di primo grado, ritenendo sostanzialmente equivalenti le mansioni di provenienza e di nuova assegnazione. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: violazione dell'art. 2103 c.c. per avere escluso il demansionamento nonostante la diversa natura, amministrativa/informatica versus operativa, delle mansioni; vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per aver la Corte territoriale fondato la decisione essenzialmente su una sola deposizione; omesso esame di documenti ritenuti decisivi per dimostrare che le nuove mansioni erano di livello contrattuale inferiore e corrispondevano a una diversa figura professionale; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere trascurato che, in tema di demansionamento, l'onere di provare la equivalenza delle mansioni grava sul datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, che aveva accertato in fatto la sostanziale equivalenza delle mansioni di "foreman" e "ship planner" sotto il profilo del contenuto professionale, dell'autonomia e della discrezionalità, e non solo del livello formale di inquadramento. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché la motivazione della sentenza di merito era effettiva e intellegibile, non meramente apparente. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancato rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., non essendo i documenti specificamente trascritti e localizzati. Il quarto è stato ritenuto inconferente, poiché il rigetto della domanda non dipendeva dall'applicazione residuale della regola sull'onere della prova, ma dall'accertamento, nel merito, della equivalenza sostanziale delle mansioni; la Corte ha comunque ribadito che, in linea di principio, la prova della equivalenza delle mansioni successive grava sul datore di lavoro. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    nel testo all’epoca applicabile, antecedente alla modifica introdotta dal d. lgs. n. 81/2015

    la valutazione del demansionamento richiede un confronto sostanziale tra le mansioni, non limitato al livello formale di inquadramento, considerando contenuti professionali, autonomia e discrezionalità

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione

  • art. 2697 c.c.

    in tema di demansionamento, la prova della equivalenza delle mansioni di successiva adibizione ricade sul datore di lavoro; nel caso concreto, però, il rigetto non è dipeso da una regola residuale sull'onere probatorio

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    i documenti richiamati nel ricorso per cassazione devono essere specificamente trascritti e localizzati, per consentire il controllo della censura senza generali ricerche negli atti

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio per demansionamento, l'accertamento della equivalenza tra le mansioni originarie e quelle di nuova assegnazione deve essere compiuto in concreto, valorizzando contenuto professionale, autonomia, discrezionalità e caratteristiche intrinseche delle attività, non soltanto il livello formale di inquadramento contrattuale.
  • La censura per violazione dell'art. 2103 c.c. è inammissibile se non si confronta con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la sostanziale equivalenza delle mansioni.
  • La motivazione è meramente apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta la mera insoddisfazione della parte per la diversa valutazione delle prove.
  • Nel ricorso per cassazione, l'omesso esame di documenti può essere dedotto solo se i documenti sono specificamente indicati, trascritti e localizzati nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
  • In tema di demansionamento, l'onere di provare la equivalenza delle mansioni di successiva adibizione incombe sul datore di lavoro, ma la censura è comunque infondata se la decisione di merito si fonda su un accertamento concreto di equivalenza e non su una mera applicazione residuale della regola probatoria.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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