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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26748/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il Questore della provincia aveva disposto, il 31 agosto 2026, che un cittadino egiziano fosse sottoposto, per il tempo necessario a rimuovere gli impedimenti all’immediato accompagnamento alla frontiera dovuti all’indisponibilità di un vettore idoneo, a misure alternative al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri: consegna del passaporto e obbligo di presentazione ogni giovedì presso l’ufficio immigrazione. Il Giudice di pace di Ancona, con decreto del 3 settembre 2026, aveva convalidato il provvedimento. Il ricorrente ha proposto tre motivi: il primo denunciava violazione dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, per non avere il giudice svolto un controllo rigoroso sulla necessità e proporzionalità delle misure e verificato concretamente il rischio di fuga, l’intenzione di sottrarsi o ostacolare il rimpatrio e l’efficacia esecutiva dell’espulsione, anche considerando che il ricorrente era in possesso del passaporto. Il terzo denunciava la nullità del decreto per motivazione apparente, in relazione agli artt. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e 111, comma 6, Cost.: il giudice si era limitato a richiamare la dichiarazione di non voler chiedere protezione internazionale, senza esaminare le contestazioni sulla validità della dichiarazione, sull’adempimento degli obblighi informativi e sui presupposti delle misure coercitive. Il testo dà conto anche di un ulteriore motivo, non esaminato perché assorbito, ma non ne espone il contenuto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo. Ha rilevato che il decreto del Giudice di pace conteneva affermazioni apodittiche e non rendeva percepibile il percorso logico seguito né le ragioni concrete per cui erano stati condivisi i presupposti indicati dal Questore; il richiamo alle valutazioni dell’autorità di polizia non suppliva alla necessaria motivazione giudiziale su misure incidenti su un diritto inviolabile. L’ulteriore motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato il decreto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando la mancata convalida e l’inefficacia del provvedimento questorile. Non ha regolato le spese del giudizio di cassazione; ha disposto che le spese processuali dei giudizi di merito e di legittimità siano liquidate dal giudice di merito che aveva emesso il provvedimento impugnato, secondo le regole sul patrocinio a spese dello Stato. Ha inoltre precisato che il compenso e le spese del difensore ammesso al patrocinio vanno richiesti al giudice competente ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere dei presupposti per l’applicazione della misura.

    La verifica giudiziale dei presupposti delle misure alternative al trattenimento deve essere motivata in modo concreto e intelligibile; un’affermazione apodittica che non esponga il percorso valutativo non consente di ritenere adeguatamente giustificata la convalida.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    L’applicazione di questi principi nell’ambito del trattenimento ha indotto questa Corte a ritenere che la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle argomentazioni della Questura, senza indicare le ragioni giustificative del provvedimento adottato, integri una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 30178/2023); il Giudice di pace, in particolare, non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. 610/2022).

    La convalida deve rendere riconoscibile la valutazione autonoma del giudice e le ragioni giustificative della misura. Il mero rinvio alle informative o alle motivazioni della Questura è insufficiente se non vi è alcuna indicazione che mostri la loro effettiva condivisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell’apparenza ove sia intrinsecamente inidonea ad assolvere una simile funzione.

    La motivazione deve rappresentare l’iter logico-intellettivo che conduce alla decisione; è apparente, e determina nullità, quando non permette di percepire il fondamento della statuizione e il ragionamento seguito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda.

    La garanzia costituzionale della motivazione è violata quando il provvedimento, pur graficamente motivato, non espone le ragioni minime necessarie a rendere comprensibile la decisione.

  • art. 13 Cost.

    Il Giudice di pace, in particolare, non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. 610/2022).

    Poiché la misura incide su un diritto inviolabile soggetto a riserva assoluta di legge, la convalida richiede una motivazione giudiziale effettiva; il rinvio per relationem è ammissibile soltanto se consente di cogliere la condivisione delle ragioni richiamate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 15, paragrafo 1, Direttiva 2008/115/CE: il decreto impugnato ha convalidato le misure alternative al trattenimento senza effettuare uno scrutinio rigoroso in ordine alla necessità e proporzionalità della misura coercitiva;

    La disposizione è richiamata quale veicolo della censura di violazione e falsa applicazione di legge; la Corte accoglie il motivo nei termini risultanti dal difetto di motivazione sulla verifica dei presupposti della misura.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto a causa del carattere apparente della sua motivazione, in violazione degli artt. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e 111, comma 6, Cost.

    La motivazione apparente è denunciata come nullità processuale; la Corte riconosce il vizio perché il decreto non rende percepibili le ragioni concrete della convalida.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., sollecitando l’accoglimento del ricorso.

    La disposizione è richiamata per la presentazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., 23007/2010; Cass. 11028/2009).

    Il compenso e le spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati su istanza rivolta al giudice del procedimento; in caso di cassazione senza rinvio, la richiesta va rivolta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., 23007/2010; Cass. 11028/2009).

    In caso di giudizio di cassazione concluso senza rinvio, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore ammesso al patrocinio compete al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

  • art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass., Sez. U, 24413/2021; v. anche Cass. 30876/2018; Cass. 18583/2012).

    La condanna alle spese in favore dello Stato prevista dalla disposizione non si applica quando la parte soccombente è un’Amministrazione statale.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e il provvedimento è nullo, quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibili il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice, lasciando all’interprete il compito di ricostruirli mediante congetture.
  • Nel controllo giudiziale su misure coercitive alternative al trattenimento, il giudice non può limitarsi a riprodurre o richiamare le valutazioni dell’autorità di polizia: deve esporre ragioni concrete che rendano riconoscibile la propria verifica dei presupposti e la condivisione delle ragioni richiamate.
  • Quando il vizio della motivazione riguarda la valutazione dei presupposti della misura e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare il provvedimento e decidere nel merito, dichiarando la mancata convalida e l’inefficacia del provvedimento autoritativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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