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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26749/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il Giudice di pace di Bari, con decreto del 3 settembre 2026, aveva prorogato di ulteriori novanta giorni il trattenimento del ricorrente presso il CPR, originariamente disposto dal Questore di Bologna il 6 giugno 2026 e convalidato dal Giudice di pace l’8 giugno 2026. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, degli artt. 178 e 179 c.p.p. e dell’art. 24 Cost., lamentando che il difensore di fiducia, tempestivamente nominato, non fosse stato avvisato dell’udienza di proroga; il difensore d’ufficio aveva eccepito tale omissione in udienza. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 111 Cost., sostenendo che il Giudice di pace avesse disposto la proroga senza esporre un percorso logico-giuridico e senza motivare concretamente la sussistenza dei presupposti legali. Il testo dà conto anche di un terzo e quarto motivo, ma non ne espone il contenuto.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i primi due motivi. Ha stabilito che nel procedimento di proroga del trattenimento devono essere garantite la partecipazione necessaria del difensore e l’audizione dell’interessato; se risulta nominato un difensore di fiducia, questi deve essere tempestivamente avvisato e la sua partecipazione non può essere sostituita da quella del difensore d’ufficio. Il giudice, ricevuta l’eccezione relativa all’omesso avviso, avrebbe dovuto verificare la regolarità della nomina e l’effettiva tempestività della comunicazione. L’omissione determina la nullità del procedimento e del decreto di proroga. La Corte ha inoltre rilevato che il decreto, redatto su modulo prestampato e fondato su formule generiche, non indicava le ragioni concrete della proroga né accertava la congruenza dei motivi addotti rispetto alla finalità del rimpatrio; la mancata risposta all’eccezione difensiva contribuiva al carattere apparente della motivazione. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. Cassato il decreto, la Corte ha deciso nel merito, rigettando la richiesta di proroga e dichiarando inefficace il provvedimento di trattenimento prorogato, poiché il potere di proroga deve essere esercitato entro i termini di legge e il loro inutile decorso priva il provvedimento di efficacia. Non ha regolato le spese di lite: il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la soccombente è un’Amministrazione statale; le spese dei giudizi di merito e di legittimità saranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il tenore della norma non lascia dubbi sul fatto che il giudice designa un difensore allo straniero soltanto “qualora sia sprovvisto di un difensore”, mentre se lo straniero (“ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale”) abbia designato un difensore di fiducia, questi deve essere tempestivamente avvertito.

    La garanzia della partecipazione necessaria del difensore nel procedimento di convalida si applica anche alla proroga. Il difensore d’ufficio è designato solo se lo straniero non ha già nominato un difensore di fiducia; quest’ultimo deve essere tempestivamente avvisato.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Pertanto, in materia di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti – come nel caso di specie, dove il decreto di convalida della proroga del trattenimento è stato redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d. lgs 286/1998 – a utilizzare espressioni generiche e stereotipate (nella specie “verificata la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione della proroga del termine di permanenza presso il C.P.R. di Bari per ulteriori 90 giorni”) o ad un mero richiamo delle motivazioni della Questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente (Cass. 30178/2023).

    Il provvedimento di proroga deve motivare specificamente la sussistenza delle condizioni legali, accertando i motivi addotti e la loro congruenza con la finalità del rimpatrio. Formule stereotipate o il mero richiamo alle ragioni della Questura integrano motivazione apparente.

  • artt. 178 e 179 c.p.p.

    L'omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia già nominato, con la conseguente sua mancata partecipazione, comporta, perciò, la violazione del diritto di difesa del migrante e la nullità del procedimento e del decreto di convalida (o di proroga, come nel caso di specie), in quanto, trattandosi di procedimento che ha ad oggetto misure di restrizione della libertà personale, il difensore nominato deve essere messo in condizione di partecipare all'udienza mediante una specifica comunicazione del luogo e del tempo in cui la stessa si svolgerà, senza che tale omissione possa essere sanata dalla partecipazione di un difensore d'ufficio (Cass. 4774/2025).

    L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia già nominato, quando ne consegue la mancata partecipazione, comporta la nullità del procedimento e del decreto di proroga; la presenza del difensore d’ufficio non sana l’omissione.

  • art. 24 Cost.

    L'omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia già nominato, con la conseguente sua mancata partecipazione, comporta, perciò, la violazione del diritto di difesa del migrante e la nullità del procedimento e del decreto di convalida (o di proroga, come nel caso di specie), in quanto, trattandosi di procedimento che ha ad oggetto misure di restrizione della libertà personale, il difensore nominato deve essere messo in condizione di partecipare all'udienza mediante una specifica comunicazione del luogo e del tempo in cui la stessa si svolgerà, senza che tale omissione possa essere sanata dalla partecipazione di un difensore d'ufficio (Cass. 4774/2025).

    Il diritto di difesa impone che il difensore di fiducia nominato sia posto in condizione di partecipare all’udienza relativa alla proroga del trattenimento, mediante avviso specifico e tempestivo.

  • art. 111 Cost.

    Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il secondo motivo.

    La decisione sulla proroga deve esporre una motivazione effettiva, che dia conto dei presupposti della misura e delle questioni rilevanti sollevate in udienza; una motivazione meramente apparente è viziata da nullità.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (Cass., Sez. U., 18658/2026).

    Le garanzie del contraddittorio previste per la convalida iniziale devono applicarsi anche alla proroga, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina.

  • artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Ciò in ragione del fatto che i provvedimenti concernenti il trattenimento della persona straniera in attesa dell'attuazione del provvedimento di espulsione debbono essere adottati con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste nel diritto interno dagli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello eurounitario, dagli artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, giacché le amministrazioni degli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare i diritti di difesa dei destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi ogniqualvolta si debbano adottare provvedimenti che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione (Cass. 14340/2025).

    I provvedimenti sul trattenimento ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione devono rispettare il diritto di difesa e il contraddittorio, inclusa l’effettiva possibilità per il difensore nominato di partecipare.

  • art. 13 Cost.

    Da tempo questa Corte ha sottolineato come il trattenimento dello straniero costituisca una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; di conseguenza, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 6064/2019).

    La privazione della libertà tramite trattenimento è ammissibile solo alle condizioni e nei limiti temporali fissati dalla legge; la proroga richiede l’accertamento motivato dei presupposti e della loro coerenza con la finalità di rimpatrio.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., 23007/2010; Cass. 11028/2009).

    Il compenso e le spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati su istanza dal giudice competente secondo la disciplina del patrocinio, nel caso di cassazione senza rinvio dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., 23007/2010; Cass. 11028/2009).

    In caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore ammesso al patrocinio va richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass., Sez. U, 24413/2021; v. anche Cass. 30876/2018; Cass. 18583/2012).

    La condanna alle spese in favore dello Stato prevista per la parte soccombente non ammessa al patrocinio non si applica quando la parte soccombente è un’Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Le garanzie del contraddittorio previste per la convalida iniziale del trattenimento si applicano anche al procedimento di proroga, compresa la partecipazione necessaria del difensore e l’audizione dell’interessato.
  • Se lo straniero ha nominato un difensore di fiducia, il giudice deve avvisarlo tempestivamente dell’udienza in modo da consentirne la partecipazione; la presenza del difensore d’ufficio non sostituisce né sana l’omesso avviso al difensore di fiducia.
  • L’omesso avviso al difensore di fiducia già nominato determina la nullità del procedimento e del decreto di proroga del trattenimento.
  • Il provvedimento di proroga del trattenimento deve esporre in modo specifico le ragioni della proroga, accertare la sussistenza dei motivi addotti e verificarne la congruenza con la finalità del rimpatrio; formule generiche, prestampate o il mero richiamo alle ragioni dell’autorità amministrativa integrano motivazione apparente.
  • Poiché il trattenimento incide sulla libertà personale ed è soggetto a riserva assoluta di legge, la proroga può essere autorizzata soltanto in presenza delle condizioni legislative e nei termini rigorosamente previsti; il decorso inutile del termine di legge priva di efficacia il provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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