Cassazione Civile, Ordinanza n. 26747/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il Giudice di pace di Bari, con decreto del 12 agosto 2026, aveva convalidato il provvedimento del Questore della Provincia di Perugia che disponeva il trattenimento di un cittadino marocchino presso il CPR di Bari. Il cittadino ha impugnato il decreto con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 13 e 111 Cost. e dell’art. 14, comma 4, T.U.I., sostenendo che il decreto di convalida fosse invalido perché non indicava la durata del trattenimento né il termine massimo della misura: secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto fissarne espressamente la durata, entro i limiti di legge. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 6, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, assumendo che l’omessa indicazione di una durata definita e la mancanza di una motivazione chiara compromettessero la legalità e la proporzionalità della restrizione, nonché la possibilità di difendersi e impugnare efficacemente il provvedimento.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente e respinto entrambi i motivi. Ha interpretato il combinato disposto dell’art. 14, commi 1 e 5, T.U.I. nel senso che il trattenimento dura per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’espulsione o del respingimento e, comunque, non oltre il termine massimo legale di tre mesi, salvo proroga. Ne consegue che il giudice della convalida non deve indicare un autonomo termine finale nel decreto: la sua omissione non ne determina l’invalidità, poiché la durata è regolata dalla legge. La Corte ha inoltre precisato che il mantenimento della misura resta sindacabile mediante domanda di riesame della convalida o della proroga. Ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese, in ragione della novità della questione nella giurisprudenza civile della Corte.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, T.U.I.
quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Il trattenimento è funzionale all’esecuzione dell’espulsione o del respingimento e deve durare soltanto per il tempo strettamente necessario a conseguire tale finalità.
art. 14, comma 5, T.U.I.
la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. …… Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi
La legge fissa il limite temporale massimo del trattenimento convalidato, salvo proroga nei casi e alle condizioni previsti. Tale limite legale supplisce alla mancata indicazione nel decreto di un termine finale specifico.
art. 14 T.U.I.
la determinazione del termine finale della misura non è requisito di validità del decreto che dispone il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri disposto ex art. 14 T.U.I., in quanto in sua mancanza soccorre il termine finale di legge previsto dal quinto comma della norma; il mantenimento della misura per l’intero arco temporale previsto dall’art. 14, comma 5, T.U.I. non è comunque privo di sindacabilità, essendo sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento.
Il decreto di convalida del trattenimento non è invalido per la mancata indicazione di un termine finale, poiché operano i limiti temporali stabiliti dalla legge; resta sempre possibile chiedere il riesame della convalida o della proroga.
art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE
è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione self-executing)
La disciplina europea, direttamente applicabile, garantisce la possibilità di sottoporre a riesame il trattenimento, anche quando sia già stata respinta un’istanza analoga o non sia stato impugnato il precedente provvedimento di convalida o proroga.
La novità della questione esaminata all’interno della giurisprudenza civile di questa Corte induce a compensare integralmente le spese di lite fra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ..
La novità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel decreto di convalida del termine finale del trattenimento dello straniero disposto ai sensi dell’art. 14 T.U.I. non ne determina l’invalidità: la durata è individuata dalla finalità della misura, ossia il tempo strettamente necessario per eseguire l’espulsione o il respingimento, entro il limite massimo fissato dalla legge, salvo proroga.
- Il trattenimento non è automaticamente destinato a durare per l’intero periodo massimo previsto dalla legge: deve cessare quando viene meno la necessità di mantenerlo per conseguire la finalità cui è preordinato.
- Il mantenimento del trattenimento durante il periodo massimo legale resta sottoponibile a controllo giurisdizionale mediante domanda di riesame della convalida o della proroga.
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