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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26725/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Tre fratelli erano comproprietari, per successione paterna, di un compendio immobiliare. Nel 1975 avevano sottoscritto uno schema di ripartizione delle porzioni, seguito da un frazionamento nel 1982 per scorporare le aree poi vendute alla società Polyterra; le ricorrenti sostenevano che ciascun fratello avesse alienato porzioni diverse, incassandone il relativo prezzo, e che gli accordi avessero già stabilito in modo vincolante le attribuzioni future, senza conguagli. Nel 2004 uno dei fratelli aveva promosso un giudizio petitorio per ottenere l'accertamento della comproprietà paritaria di un'area antistante le abitazioni e la rimozione di opere divisorie; il fratello convenuto aveva eccepito l'usucapione. Con separato giudizio, quest'ultimo aveva chiesto l'accertamento dello scioglimento della comunione ereditaria secondo gli schemi del 1975 e del 1982 e, in subordine, l'usucapione delle porzioni possedute in via esclusiva. Riunite le cause, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 604/2018, qualificò i frazionamenti come accordi di godimento separato, escluse l'usucapione e dispose la divisione in tre quote uguali, con conguagli a carico del coerede che possedeva porzioni più estese: euro 46.163,21 a favore del fratello attore e euro 613,31 a favore del terzo fratello, oltre interessi dal passaggio in giudicato. Le eredi del convenuto impugnarono la decisione; la Corte d'appello di Messina, con sentenza n. 99/2021, depositata il 10 febbraio 2021, rigettò l'appello. Pur riconoscendo che lo schema del 1975 costituiva un accordo preparatorio di divisione, la Corte d'appello non lo applicò perché ritenne non provato che il prezzo della vendita a Polyterra fosse stato ripartito in misura diversa fra i fratelli, e confermò quindi la divisione in quote uguali con conguagli. Le eredi hanno proposto nove motivi di ricorso. Con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la divisione non poteva discostarsi dagli accordi preparatori del 1975 e del 1982, riconosciuti come vincolanti. Con il secondo hanno censurato la valutazione della prova sulla ripartizione del prezzo della vendita. Con il terzo hanno denunciato la tardività della domanda di divisione e di conguaglio formulata dal coerede solo in sede di precisazione delle conclusioni. Con il quarto e il sesto hanno lamentato la violazione del contraddittorio, rispettivamente perché la questione della ripartizione del prezzo e il criterio di liquidazione del conguaglio sarebbero stati introdotti senza previa interlocuzione. Con il quinto e l'ottavo hanno dedotto l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla ripartizione del prezzo e all'esclusività del possesso. Con il settimo hanno denunciato motivazione apparente sul rigetto dell'usucapione. Con il nono hanno contestato la regolazione delle spese processuali e di CTU.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri otto. Ha chiarito che l'accordo preparatorio o paradivisorio non produce l'effetto distributivo proprio della divisione e non consente l'immediata trascrizione, ma vincola i sottoscrittori: essi non possono recedervi unilateralmente e la sua revoca o modifica richiede il consenso unanime. La Corte d'appello, pur avendo riconosciuto l'accordo del 1975 e il suo collegamento con il frazionamento del 1982, non poteva discostarsene per la sola mancanza di prova documentale di una diversa ripartizione del prezzo della vendita a Polyterra. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, affinché si attenga al principio di vincolatività dell'accordo preparatorio, salvo modifica unanime di tutti i sottoscrittori. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il quarto motivo di appello di Nicola Brigandì, pertanto, pur non richiamando espressamente la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Tribunale di Messina, nella sostanza aveva mosso alla sentenza di primo grado proprio la censura di non essersi attenuta agli accordi preparatori intercorsi fra i tre fratelli, che dovevano ritenersi vincolanti.

    La Corte riconduce la censura alla sostanza delle doglianze formulate in appello: la domanda di divisione doveva essere decisa nel rispetto degli accordi preparatori vincolanti, anche se la parte non aveva espressamente rubricato la doglianza come violazione dell'art. 112 c.p.c.

Massime di principio

  • L'accordo preparatorio di divisione, o paradivisorio, non produce l'effetto distributivo tipico del contratto di divisione e non consente l'immediata trascrizione, ma è vincolante per i sottoscrittori, perché è diretto a formare le porzioni e a fissare le condizioni per la futura attribuzione, convenzionale o giudiziale.
  • I partecipanti a un accordo preparatorio di divisione non possono recedervi unilateralmente; lo scioglimento o la modifica dell'accordo richiedono il consenso unanime di tutti i contraenti che lo hanno sottoscritto.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditaria
RamiSuccessioni

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