Cassazione Civile, Ordinanza n. 26726/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di cassazione promosso da due parti contro una sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 1669/2019. L’ordinanza della Cassazione n. 19537/2025, pubblicata il 15 luglio 2025, aveva respinto quel ricorso e accolto l’eccezione di tardività del controricorso presentato dall’attuale ricorrente, senza quindi provvedere sulle spese in suo favore. Con ricorso per revocazione, l’interessato ha dedotto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., un errore di fatto, con conseguente violazione degli artt. 149, comma 3, e 370, comma 1, c.p.c. Ha sostenuto che l’ordinanza avesse confuso la data di consegna del plico diretto alla Corte d’appello, avvenuta il 20 gennaio 2021, con quella del plico diretto a lui, consegnato il 21 gennaio 2021. Ha inoltre affermato che il controricorso, datato 1° marzo 2021, era stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 2 marzo 2021, ultimo giorno utile, e spedito da quest’ultimo il 3 marzo 2021; la notificazione sarebbe quindi stata tempestiva in forza della scissione soggettiva dei suoi effetti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non prospettasse un errore percettivo, ma contestasse la valutazione giuridica della data rilevante per il perfezionamento della notificazione: stabilire gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, rispetto alla successiva spedizione, richiede un ragionamento logico-giuridico e non integra l’errore revocatorio. La Corte ha richiamato i requisiti dell’errore di fatto revocatorio: contrasto immediatamente verificabile tra la rappresentazione contenuta nella decisione e gli atti processuali, svista percettiva su un fatto non controverso, obiettività senza indagini interpretative ed essenzialità decisiva. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva e la Corte non ha provveduto sulle spese del giudizio. Ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Va, infatti, ricordato che l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.
La revocazione è ammessa per un errore percettivo o una svista materiale su un fatto processuale incontroverso, immediatamente verificabile negli atti e decisivo; non consente di rimettere in discussione una valutazione giuridica.
Ne consegue che l’aver ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, siccome notificato in un certo giorno, senza tener conto che in quel giorno era avvenuta la spedizione del piego postale, mentre l'atto era stato consegnato il giorno precedente all'ufficiale giudiziario per la notificazione, non costituisce un errore di fatto, bensì un errore di diritto, posto che l'applicazione dei principi in tema di scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario (di cui alle sentenze della Corte costituzionale nn. 477/02 e 28/04, nonché all'art. 2 della legge n. 263/05, che ha modificato l'art. 149 c.p.c.) implica lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che di per sé esclude il presupposto stesso della revocazione.
L’applicazione della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione comporta una valutazione giuridica; l’eventuale errore nel determinarne gli effetti non è, per ciò solo, un errore di fatto revocatorio.
Le censure risultano manifestamente inammissibili, in quanto in patente contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati.
La disciplina del controricorso è invocata dal ricorrente per sostenere la tempestività della notificazione, ma la decisione non ne interpreta autonomamente il termine: dichiara inammissibile la revocazione perché la censura investe una valutazione giuridica e non una svista percettiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’errore revocatorio della decisione di cassazione ricorre quando una svista percettiva su un fatto processuale, incontrovertibilmente accertato o escluso dagli atti e non oggetto di controversia, abbia determinato la decisione e risulti verificabile immediatamente, senza indagini interpretative o argomentazioni induttive.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la contestazione dell’applicazione delle regole sulla scissione soggettiva degli effetti della notificazione, poiché individuare il momento di perfezionamento rilevante richiede un apprezzamento logico-giuridico e la censura riguarda quindi un errore di diritto.
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