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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26750/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la notificazione è stata effettuata dopo la scadenza del termine di impugnazione, ormai interamente decorso il 17 settembre 2026. La tardività è stata ritenuta assorbente, sicché non sono stati esaminati i due motivi di doglianza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00, oltre a spese prenotate a debito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il Giudice di pace di Torino, con decreto pronunciato il 7 settembre 2026, aveva convalidato il provvedimento del Questore della Provincia di Pavia che disponeva il trattenimento del ricorrente, cittadino marocchino, presso il CPR di Torino Brunelleschi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi, ai quali il Ministero dell’Interno ha resistito con memoria. La Corte ha rilevato preliminarmente che il decreto, pronunciato all’esito dell’udienza di convalida del 7 settembre 2026, doveva essere impugnato entro il 17 settembre 2026, in applicazione dell’art. 14, comma 1, T.U.I. e dell’art. 155, comma 1, c.p.c. La notificazione del ricorso è stata invece effettuata il 18 settembre 2026, inizialmente presso un indirizzo non deputato alla ricezione degli atti giudiziari, ed è stata rinnovata all’indirizzo corretto dell’Avvocatura Generale dello Stato il 22 settembre 2026. Il testo non espone il contenuto dei due motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, T.U.I.

    Nel caso di specie il decreto impugnato è stato pronunciato in conclusione dell’udienza di convalida tenutasi in data 7 settembre 2026 e doveva, quindi, essere impugnato, ai sensi del combinato disposto della norma appena citata e dell’art. 155, comma 1, cod. proc. civ., entro il 17 settembre.

    Il termine per ricorrere per cassazione contro il decreto sulla convalida del trattenimento decorre dalla pronuncia in udienza; nel caso concreto, essendo il decreto stato pronunciato il 7 settembre 2026, il ricorso doveva essere proposto entro il 17 settembre.

  • art. 155, comma 1, c.p.c.

    Nel caso di specie il decreto impugnato è stato pronunciato in conclusione dell’udienza di convalida tenutasi in data 7 settembre 2026 e doveva, quindi, essere impugnato, ai sensi del combinato disposto della norma appena citata e dell’art. 155, comma 1, cod. proc. civ., entro il 17 settembre.

    La Corte applica la regola di computo del termine processuale in combinato disposto con il termine speciale previsto dall’art. 14, comma 1, T.U.I., individuando nel 17 settembre 2026 la scadenza per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Il decreto che decide sulla convalida del trattenimento è impugnabile per cassazione entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, secondo il criterio applicabile al caso concreto.
  • La notificazione del ricorso per cassazione effettuata dopo la scadenza del termine per impugnare determina l’inammissibilità del ricorso; tale rilievo è assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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