Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26755/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Giudice di pace di Caltanissetta, con decreto del 14 settembre 2026, aveva prorogato di ulteriori novanta giorni il trattenimento del ricorrente, disposto dal Questore di Foggia il 15 giugno 2026 e già convalidato dal Giudice di pace di Bari il 17 giugno 2026. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 13 del d.lgs. 286/1998 per tardività dell’avviso al difensore di fiducia, avvisato alle ore 8:14 dell’udienza fissata per le 9:30 del 14 settembre, celebrata poi dalle 11:58. Il difensore non aveva partecipato, avendo dichiarato, dopo essere stato contattato telefonicamente, di essere impegnato in altra udienza; era stato quindi nominato un difensore d’ufficio. Secondo il ricorrente, il breve preavviso aveva impedito la partecipazione del difensore di fiducia e determinato la lesione del diritto di difesa e la nullità del procedimento e del decreto, non sanabili dalla partecipazione del difensore d’ufficio.

La decisione

La Corte ha respinto l’unico motivo e, quindi, il ricorso. Ha confermato che anche nel procedimento di proroga devono essere garantite la partecipazione necessaria del difensore e l’audizione dell’interessato, e che il difensore di fiducia nominato deve essere tempestivamente avvertito. Ha tuttavia escluso, nel caso concreto, una lesione effettiva del diritto di difesa: la procedura è soggetta a termini molto brevi, il difensore conosceva da tempo il trattenimento e poteva conoscere la scadenza della misura e la possibile richiesta di proroga; inoltre, non aveva dato seguito all’avviso né contattato l’ufficio per concordare tempi o modalità, limitandosi a rappresentare l’impegno concorrente dopo la telefonata di sollecito. Il giudice aveva atteso e, constatata l’indisponibilità del difensore di fiducia, aveva designato un difensore d’ufficio immediatamente reperibile. La Corte ha compensato integralmente le spese per la novità dei profili della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (Cass. Sez. U., 18658/2026).

    Le garanzie del contraddittorio previste per la convalida iniziale, compresa la partecipazione necessaria del difensore e l’audizione dell’interessato, si applicano anche al procedimento di proroga del trattenimento.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La professionalità dell’avvocato nominato comportava che questi, conoscendo il termine finale della misura già disposta, fosse pronto a preparare la difesa e a organizzare la propria partecipazione rispetto a quella scadenza, in caso di richiesta di proroga, di modo che la tempestività dell’avviso deve essere apprezzata rispetto a una simile condizione.

    Nel valutare se l’avviso al difensore di fiducia sia stato tempestivo nel procedimento di proroga, occorre considerare il contesto complessivo, inclusa la conoscenza della scadenza della misura già disposta e la diligenza esigibile dal professionista incaricato.

  • art. 13 Cost.

    Allo stesso modo è illegittima la proroga del trattenimento dello straniero disposta oltre il termine di quarantotto ore dalla richiesta del Questore, dovendo in tal caso cessarne gli effetti in quanto misura di privazione della libertà personale adottabile in presenza delle condizioni di legge e coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 13 Cost. (Cass. 27939/2019; nello stesso senso Cass. 3298/2017).

    La proroga del trattenimento deve essere disposta entro quarantotto ore dalla richiesta del Questore; oltre tale termine la misura, incidente sulla libertà personale, cessa di produrre effetti.

  • art. 24 Cost.

    In questo quadro non può ravvisarsi una effettiva lesione delle garanzie difensive del cittadino straniero, non risultando omesso l’avviso ed essendo stato il difensore di fiducia messo in condizione di interloquire, chiedere un termine anche ad horas etc.

    La garanzia del diritto di difesa non risulta violata quando l’avviso al difensore di fiducia non è omesso e, considerate le circostanze concrete e l’urgenza del procedimento, il legale è posto in condizione di interloquire o chiedere un breve termine.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    I profili di novità che la fattispecie in esame presenta giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite, nel senso previsto dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ..

    La novità dei profili della controversia giustifica, nella decisione, la compensazione integrale delle spese di lite.

Massime di principio

  • Le garanzie del contraddittorio previste per la convalida del trattenimento dello straniero, inclusa la partecipazione necessaria del difensore e l’audizione dell’interessato, si applicano anche al procedimento giurisdizionale di proroga.
  • Nel valutare la tempestività dell’avviso al difensore di fiducia per l’udienza di proroga del trattenimento, occorre considerare il carattere urgente del procedimento, la conoscenza o conoscibilità della scadenza della misura già disposta, la diligenza professionale esigibile dal difensore e il suo comportamento successivo all’avviso.
  • La mancata partecipazione del difensore di fiducia non comporta, di per sé, una lesione effettiva del diritto di difesa quando l’avviso non è stato omesso, il difensore ha avuto la possibilità di interloquire o chiedere un breve rinvio e, dopo l’attesa del giudice, viene designato un difensore d’ufficio immediatamente reperibile, in considerazione dei termini ristretti imposti dalla tutela della libertà personale.
  • La proroga del trattenimento dello straniero deve essere disposta entro quarantotto ore dalla richiesta del Questore; in caso contrario, cessano gli effetti della misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.