Cassazione Penale, Ordinanza n. 22399/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già ritenuto responsabile in primo e in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico. La difesa ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 186, comma 7, cod. strada; travisamento della prova decisiva; erronea affermazione della sussistenza di un rifiuto inequivoco, consapevole e definitivo; erronea valutazione della prova tecnica sul tasso alcolemico; mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con memoria è stata anche contrastata la proposta di inammissibilità e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al preavviso delle conseguenze penali del rifiuto, osservando che la fattispecie incriminatrice non richiede tale avviso per il perfezionamento del reato e che, in caso di rifiuto, non è dovuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'alcoltest. Ha poi qualificato come inammissibili le censure che, pur prospettate come vizi di legittimità, miravano in realtà a una diversa lettura del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha infine ritenuto corretta l'esclusione dell'art. 131-bis c.p., motivata dal rilevato disvalore oggettivo della condotta. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
Integra il reato il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico; non è richiesto, per il perfezionamento della fattispecie, il previo avviso delle conseguenze penali del rifiuto.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di un apprezzabile disvalore oggettivo della condotta, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da illogicità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, la consumazione della fattispecie non presuppone il previo avvertimento al conducente delle conseguenze penali del rifiuto.
- Quando il conducente rifiuta di sottoporsi all'accertamento, non sussiste l'obbligo di avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'esecuzione dell'alcoltest.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è congrua e logicamente coerente.
- La deduzione del travisamento della prova non può trasformarsi in una richiesta di rilettura del merito, preclusa alla Corte di cassazione.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente sul concreto disvalore della condotta.
Come è indicizzato
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