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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10408/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

Un ex amministratore unico di una società aveva pagato una sanzione pecuniaria, a titolo di oblazione, per violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro accertate all’esito di ispezioni. Egli aveva poi convenuto in giudizio l’amministratore subentrante, sostenendo che a quest’ultimo fosse stata delegata la gestione della sicurezza alcuni mesi prima dei sopralluoghi e chiedendo il rimborso di quanto versato. Il convenuto aveva chiamato in causa la società. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente, nella misura di un quarto, perché alcune violazioni erano state ritenute anteriori alla delega e comunque persistente l’obbligo di vigilanza del delegante; la corte d’appello aveva confermato il riparto di responsabilità e aveva regolato anche le spese, qualificando la chiamata come manleva. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con sei motivi, violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione incomprensibile o apparente, nonché violazione del d.lgs. n. 81 del 2008 e degli artt. 1362 ss. c.c. per errata ricostruzione del contenuto delle violazioni e del loro rilievo temporale rispetto alla delega di funzioni; ha inoltre contestato la coerenza del criterio utilizzato per quantificare la ripartizione delle responsabilità e la statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione, i primi cinque motivi di ricorso, ritenendoli fondati perché la motivazione della sentenza d’appello era carente e non consentiva di comprendere il criterio seguito per attribuire temporalmente le violazioni e per confermare la ripartizione al 25% della responsabilità. La Corte ha rilevato che non era chiaro se la corte territoriale avesse valorizzato la mera durata del subentro, la riferibilità delle singole violazioni al periodo di gestione del subentrante, oppure un diverso parametro, né perché il rapporto tra le sanzioni non fosse stato rispettato. È stato quindi assorbito il sesto motivo relativo alla regolazione delle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, con rimessione al giudice di merito anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve essere intellegibile e non può essere meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria; se il criterio decisivo per la decisione non è comprensibile, la sentenza è cassabile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve esporre in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto della decisione; un ragionamento non decifrabile integra vizio di motivazione.

  • art. 23 d.lgs. n. 81 del 2008

    Norma richiamata come parametro della responsabilità per la violazione contestata in materia di sicurezza sul lavoro e per la corretta individuazione della condotta sanzionata.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per sostenere che il contenuto della violazione e della condotta sanzionata andava interpretato secondo i criteri legali di interpretazione, senza confondere il momento della situazione materiale con quello della condotta punita.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la sentenza di merito è cassabile quando la motivazione non consente di comprendere il criterio logico-giuridico seguito per la decisione, specialmente se la ripartizione della responsabilità dipende da una valutazione temporale delle condotte.
  • Quando si deve attribuire una responsabilità in ragione della successione di soggetti nella stessa posizione di garanzia, il giudice deve distinguere con precisione tra preesistenza materiale della situazione antigiuridica, permanenza dell’obbligo di vigilanza e riferibilità della singola violazione al periodo di gestione di ciascun soggetto.
  • La mera indicazione di una "durata" degli adempimenti o degli inadempimenti non è sufficiente se non è esplicitato come tale dato temporale incida sulla quantificazione delle responsabilità o sulla distribuzione del debito.
  • Se la corte di merito conferma una ripartizione di responsabilità fondata sul valore delle sanzioni, deve spiegare in modo coerente il rapporto tra l’importo delle singole violazioni e la percentuale finale attribuita a ciascun soggetto.
  • Le statuizioni sulle spese che dipendono dalla qualificazione della chiamata in causa o dalla struttura della manleva devono poggiare su una motivazione chiara e coerente con l’effettiva causa della chiamata stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileResponsabilità civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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