Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20016/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri indicati in epigrafe, domandandone la condanna al risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di adeguata retribuzione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione frequentati tra il 1980 e il 1990. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i medici hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione di molteplici norme interne, convenzionali, unionali e di diritto vivente, sostenendo che la legge n. 370 del 1999 non potesse incidere sulla determinazione del danno risarcibile né sul dies a quo della prescrizione. Secondo i ricorrenti, il termine avrebbe dovuto decorrere solo dal momento in cui si fossero definitivamente chiariti i profili controversi della tutela giurisdizionale (giurisdizione, natura dell’azione, legittimazione passiva), e chiedevano anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare la compatibilità della soluzione con il principio di effettività del diritto UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d’appello che aveva accolto l’eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio, conformandosi al principio, ormai consolidato, secondo cui il credito al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. La Corte ha escluso che le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell’azione, termine di prescrizione e legittimazione passiva potessero impedire la decorrenza del termine, ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la censura è stata ritenuta inammissibile perché contrastante con un orientamento consolidato

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base dell’inammissibilità, poiché il ricorso si poneva contro un principio di diritto consolidato della Corte

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    ha determinato, per i soggetti esclusi dalla sanatoria prevista dalla legge, la ragionevole certezza dell’assenza di ulteriori atti di adempimento dello Stato e quindi il dies a quo della prescrizione

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato nel quadro normativo della disciplina economica dei medici specializzandi recepita dall’ordinamento interno

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è stato negato perché non sussisteva una questione interpretativa dubbia o un potenziale contrasto con il diritto UE

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    è stata applicata la condanna equitativa per responsabilità aggravata, per l’uso abusivo di un ricorso manifestamente infondato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato disposto il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della violazione del diritto comunitario

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della violazione del principio di conformità all’ordinamento internazionale/unionale

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini della prescrizione

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati dai ricorrenti nel quadro delle censure di violazione di legge

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    richiamati dai ricorrenti in tema di prescrizione; la Corte ha confermato il decorso del termine dal 27 ottobre 1999

  • D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    citato quale fonte interna di recepimento della disciplina sui medici specializzandi

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370

    richiamata per l’art. 11, considerato decisivo per la decorrenza della prescrizione

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o omessa attuazione di direttive europee, in materia di medici specializzandi, si prescrive in dieci anni con decorrenza dal momento in cui il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina che rendeva chiara la definitiva mancata soddisfazione della pretesa per i soggetti esclusi.
  • Le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell’azione o individuazione del legittimato passivo non impediscono di per sé la decorrenza della prescrizione, quando il creditore può comunque attivarsi stragiudizialmente o giudizialmente nei confronti del soggetto ritenuto responsabile.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va disposto quando la questione è già coperta da un orientamento consolidato della giurisprudenza interna e non emerge un serio contrasto con il principio di effettività del diritto dell’Unione.
  • La prescrizione e i termini processuali sono compatibili con l’art. 6 CEDU se risultano ragionevoli, prevedibili e idonei a garantire la certezza del diritto, senza imporre formalismi eccessivi ma neppure sacrificare le regole di decadenza e di stabilità delle situazioni giuridiche.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione manifestamente infondato, in contrasto con un consolidato diritto vivente, può integrare condotta processuale sanzionabile ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoResponsabilità professionale
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneRinvio pregiudizialeOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.