Cassazione Civile, Ordinanza n. 33947/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un affitto di ramo d'azienda seguito dal fallimento della società affittante. I lavoratori sostenevano che, in base a un accordo sindacale stipulato ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, i crediti per trattamento di fine rapporto e per le ultime tre mensilità dovessero restare a carico della società affittante/fallita e che, quindi, l'INPS dovesse intervenire con il Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297/1982. Deducevano inoltre che quei crediti erano stati ammessi al passivo della fallita con provvedimento irrevocabile e che l'accordo escludeva la responsabilità solidale con l'affittuaria. Con il ricorso per cassazione denunciano, in sintesi, violazione degli artt. 47 l. n. 428/1990, 2112 c.c., dell'art. 2 l. n. 297/1982 e della normativa collegata sul Fondo di garanzia, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato il diritto alla prestazione previdenziale e trascurato l'efficacia dell'accordo sindacale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto che i motivi fossero carenti di specificità perché l'accordo sindacale invocato non era stato trascritto né riportato nel ricorso, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre ha rilevato che, in base al diritto vivente, l'accordo ex art. 47, comma 5, l. n. 428/1990 è inopponibile all'INPS, poiché riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore, cedente/affittante e cessionario/affittuario e non il distinto rapporto previdenziale col Fondo di garanzia. La Corte ha anche condiviso la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui l'accordo era comunque successivo all'affitto, al fallimento e alla disdetta del contratto, quando gli effetti del trasferimento erano già esauriti; infine ha confermato che, ai fini dell'esigibilità del T.F.R. verso il Fondo, è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della procedura concorsuale, circostanza esclusa dall'accertamento di merito. Le spese sono state compensate per il consolidarsi degli orientamenti solo in epoca successiva al ricorso.
Norme richiamate
art. 47, comma 5, L. n. 428/1990
Gli accordi sindacali stipulati in sede di trasferimento o affitto d'azienda riguardano il rapporto trilatero tra lavoratore, cedente/affittante e cessionario/affittuario e non sono opponibili all'INPS nel distinto rapporto previdenziale.
Gli effetti del trasferimento del rapporto di lavoro si consolidano con l'affitto di ramo d'azienda quando il rapporto prosegue senza soluzione di continuità con il cessionario/affittuario.
Il Fondo di garanzia presuppone un autonomo diritto del lavoratore verso l'INPS e l'esigibilità del T.F.R. nei termini fissati dalla disciplina previdenziale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito se il documento posto a base della censura non è trascritto o specificamente riportato nel ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.
Le censure sono state proposte come violazione di legge e falsa applicazione di norme sostanziali.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata sono sindacabili solo nei limiti del vizio processuale o del vizio motivazionale deducibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha inserito il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di garanzia è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e nasce dal rapporto previdenziale con l'INPS; perciò gli accordi sindacali conclusi ex art. 47, comma 5, L. n. 428/1990 non sono opponibili all'Istituto.
- Per far valere in cassazione un accordo o un documento decisivo, il ricorrente deve trascriverlo o riportarlo specificamente nel ricorso, altrimenti la censura difetta di specificità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia per il T.F.R. è necessario che si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro per effetto della procedura concorsuale; la mera ammissione del credito al passivo non basta se il rapporto è proseguito senza interruzione.
- Il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello di merito sugli accertamenti fattuali non specificamente censurati nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
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