Cassazione Civile, Ordinanza n. 39162/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'agenzia aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, recuperando a tassazione un credito IVA relativo al 2004 e irrogando sanzioni. La società aveva dedotto che il credito era sorto nel 2004 ma era stato esposto nella dichiarazione 2005; che l'operazione sottostante era reale, inerente e non finalizzata a un indebito risparmio d'imposta; e che il prezzo pagato trovava giustificazione in prestazioni che la venditrice si era obbligata a eseguire. In appello, la CTR aveva confermato la pretesa ritenendo che il credito fosse stato utilizzato nel 2004, che la mancata presentazione della dichiarazione IVA 2004 legittimasse l'accertamento induttivo ex art. 55 d.P.R. 633/1972 e che l'operazione fosse sostanzialmente elusiva per macroscopica antieconomicità. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'IVA e dei principi di neutralità, sostenendo che la non congruità del prezzo non può di per sé negare la detrazione; 2) violazione delle norme sull'accertamento IVA, perché nel 2004 non vi era stata alcuna detrazione o compensazione effettiva e il credito era stato solo riportato nella dichiarazione 2005; 3) violazione delle sanzioni tributarie. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, assorbendo il terzo.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha rigettato il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è stato il seguente: la CTR aveva confuso l'insorgenza del credito IVA con il suo effettivo utilizzo in compensazione o detrazione. Per la Cassazione, il recupero del credito contestato nell'anno 2004 presupponeva la prova che in quell'anno il credito fosse stato effettivamente esercitato in detrazione/compensazione; il semplice riporto nella dichiarazione 2005, o la mancanza della dichiarazione 2004, non bastavano a dimostrare quell'utilizzo.
Norme richiamate
disciplina il diritto alla detrazione IVA; la mera sussistenza del credito o il semplice riporto in dichiarazione non equivalgono, di per sé, a prova dell'effettivo esercizio della detrazione nell'anno contestato.
attiene agli obblighi di registrazione e non coincide con l'esercizio del diritto alla detrazione, che avviene nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del credito IVA e della sua utilizzazione.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'accertamento IVA.
consente l'accertamento induttivo quando manca la dichiarazione IVA annuale, ma presuppone comunque l'accertamento di una detrazione o compensazione effettivamente avvenuta oppure di imposta dovuta per operazioni imponibili.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina IVA.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina IVA.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione della base imponibile.
art. 73 direttiva 2006/112/CE
richiamato dalla ricorrente in tema di base imponibile IVA.
artt. 41 e 53 Cost.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla rilevanza del prezzo concordato e sulla capacità contributiva.
artt. 1322, 1344, 1414 e 1415 c.c.
richiamati dalla ricorrente per contestare la qualificazione elusiva/simulata dell'operazione.
art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471/1997
richiamato nel motivo assorbito relativo alle sanzioni IVA.
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997
richiamato nel motivo assorbito relativo alle sanzioni IVA.
Massime di principio
- In materia IVA, il diritto alla detrazione è riconosciuto se i beni o servizi acquistati sono utilizzati per operazioni imponibili; il sistema è informato al principio di neutralità.
- La mera antieconomicità o incongruità del prezzo non basta, da sola, a negare la detrazione IVA: essa può rilevare solo come indizio, insieme ad altri elementi, di non verità dell'operazione, di non verità della fattura o di difetto di inerenza.
- L'amministrazione finanziaria non può rideterminare il valore dell'operazione e negare la detrazione solo perché il prezzo è inferiore o superiore a quello normale di mercato, salvo che l'antieconomicità sia macroscopica e sintomatica di operazione fittizia o non inerente.
- Ai fini del recupero del credito IVA, occorre distinguere tra l'insorgenza del credito e il suo effettivo utilizzo in detrazione o compensazione: il primo dato non prova automaticamente il secondo.
- Il semplice riporto di un credito nella dichiarazione di un anno successivo non dimostra, di per sé, che il credito sia stato esercitato nell'anno precedente; serve accertare il momento concreto di utilizzazione.
- La mancata presentazione della dichiarazione IVA annuale non consente automaticamente il recupero del credito, se non è provato che il contribuente abbia effettivamente esercitato la detrazione o la compensazione contestata.
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