Cassazione Civile, Ordinanza n. 30003/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti del fideiussore di una società debitrice. Il fideiussore propose opposizione deducendo, tra l'altro, l'incompetenza del giudice per la presenza di un foro esclusivo pattuito nella fideiussione e la nullità della garanzia per asserita violazione della disciplina sul credito fondiario; inoltre chiamò in causa i soggetti che avevano acquistato le quote della società garantita, chiedendo di essere manlevato in forza di una clausola del contratto di cessione. Il tribunale rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo ma accolse la domanda di manleva, qualificando la clausola come patto di manleva, cioè come contratto atipico lecito. In appello gli acquirenti delle quote contestarono tale qualificazione, sostenendo che la clausola fosse in realtà una promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., diretta a far conseguire la liberazione del fideiussore da parte della banca e non una garanzia indennitaria; aggiunsero che mancava l'individuazione di un danno risarcibile e che, comunque, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 1381 c.c. La Corte d'appello respinse il gravame. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, in particolare dell'art. 1362 c.c., e dell'art. 1381 c.c., assumendo che la clausola avrebbe dovuto essere letta letteralmente come promessa del fatto del terzo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e ancora dell'art. 1381 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe deciso sulla base di una ratio ulteriore e asseritamente non devoluta o comunque non autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione dell'interpretazione contrattuale compiuta dal giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati, in quale punto e in quale modo, né trascrivere in modo puntuale le clausole rilevanti: quindi la doglianza risultava generica e non autosufficiente. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché diretto contro una seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, ritenuta superflua rispetto alla ratio principale già idonea a sorreggere la decisione; inoltre la stessa sentenza d'appello mostrava che si trattava, al più, di una motivazione ipotetica e non di autonoma ratio. Conseguentemente è stata confermata la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti, oltre all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La parte che deduce la violazione dei criteri ermeneutici deve specificare quali canoni siano stati violati, in quale punto e in che modo; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della clausola a quella accolta dal giudice di merito.
La Corte d'appello aveva escluso che la clausola fosse una mera promessa del fatto del terzo, qualificandola invece come manleva; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione perché ritiene inammissibili le censure che tendono a riesaminare l'interpretazione del contratto.
La censura di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se investe una ratio decidendi che non è autonoma o che è comunque assorbita dalla ratio principale della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito interpretativo, ma deve denunciare specificamente l'errore di sussunzione o di interpretazione della norma.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio processuale deve colpire una effettiva ratio decidendi e non un argomento meramente eventuale o subordinato della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile se si limita a proporre una diversa interpretazione della clausola senza indicare specificamente quali regole siano state violate e senza riportare il contenuto negoziale rilevante.
- Il ricorrente per cassazione ha l'onere di autosufficienza: deve trascrivere o comunque indicare in modo puntuale le clausole contrattuali e i passaggi decisivi della motivazione necessari a verificare l'asserito errore di diritto.
- La denuncia di omessa pronuncia, ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile quando investe una motivazione solo ipotetica o subordinata, non autonoma rispetto alla ratio decidendi principale che da sola sorregge la decisione.
- Quando il giudice di merito ha qualificato una clausola come manleva e non come promessa del fatto del terzo, la contestazione in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del contenuto negoziale se manca un vizio di legge specificamente argomentato.
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