Cassazione Civile, Ordinanza n. 27008/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da un accordo collettivo aziendale del 27 marzo 2013 che prevedeva, per i lavoratori addetti agli interventi esterni, una franchigia di 15 minuti o 30 minuti a loro carico per i tempi di spostamento dal domicilio o dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e per il rientro, con conseguente sottrazione di tali tempi dal computo dell'orario di lavoro. I lavoratori avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità di tale previsione e il pagamento delle differenze retributive corrispondenti al tempo di spostamento non conteggiato come lavoro. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che, alla luce delle risultanze istruttorie, il tempo trascorso a bordo dell'auto aziendale per recarsi al primo intervento e rientrare configurasse prestazione eterodiretta, funzionale e prodromica all'attività lavorativa, da includere nell'orario di lavoro secondo la normativa nazionale e unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/104 e dell'art. 1375 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente qualificato come tempo di lavoro uno spostamento che, a suo dire, non costituiva prestazione lavorativa retribuibile e che la sentenza della Corte di giustizia richiamata dalla Corte territoriale riguardasse una fattispecie diversa. I controricorrenti hanno resistito al ricorso. Nelle more alcuni di essi hanno conciliato, con conseguente cessazione della materia del contendere nei loro confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di alcuni controricorrenti che avevano sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale, compensando le spese nei loro confronti. Per i restanti lavoratori ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo della società. La Corte ha affermato che, per i lavoratori qualificabili come trasfertisti sulla base degli accertamenti di fatto, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, quando lo spostamento sia funzionale alla prestazione e il dipendente sia soggetto a direzione e controllo del datore, rientra nell'attività lavorativa e deve essere conteggiato come orario di lavoro, anche alla luce della giurisprudenza unionale e di legittimità. Ha inoltre rilevato che il motivo mirava in sostanza a contrapporre una diversa interpretazione degli accordi collettivi a quella accolta dai giudici di merito, censura non ammissibile in cassazione quando la soluzione adottata sia plausibile. La società è stata condannata alle spese nei confronti dei residui controricorrenti, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003
richiamato per definire l'orario di lavoro e sostenere che il tempo di spostamento funzionale e eterodiretto può esservi incluso
art. 2, n. 1, della Direttiva n. 93/104
utilizzato come parametro sovranazionale per la nozione di tempo di lavoro
invocato dalla ricorrente, ma il ricorso è stato ritenuto infondato
menzionato quanto alla riserva di motivazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Il tempo di spostamento verso il luogo di prestazione può integrare orario di lavoro quando lo spostamento sia funzionale all'esecuzione della prestazione e il lavoratore, durante il tragitto, non possa disporre liberamente del proprio tempo perché soggetto alla direzione del datore di lavoro.
- Per i lavoratori che operano come trasfertisti o comunque con organizzazione di lavoro che imponga trasferimenti disposti dal datore, i tempi di percorrenza tra i luoghi indicati dall'impresa e il luogo dell'intervento possono essere qualificati come tempo di lavoro anche se svolti prima dell'inizio materiale dell'attività tecnica.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente denuncia di violazione dei criteri ermeneutici, si risolva nella mera contrapposizione della propria interpretazione del contratto collettivo a quella, plausibile, accolta dal giudice di merito.
- Quando il datore di lavoro ottiene un'organizzazione che gli consente di inviare direttamente il dipendente sul luogo dell'intervento e di controllarne lo svolgimento tramite strumenti aziendali, non è coerente escludere dal computo dell'orario il tempo di trasferimento reso necessario da quella stessa organizzazione.
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