Cassazione Civile, Ordinanza n. 14647/2025 del 31/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società proprietaria di un'area contestava un avviso di accertamento TARSU relativo alle annualità 2008-2013, emesso con riguardo a un immobile/area di sua proprietà. In sede amministrativa e di merito deduceva, in sintesi, che mancasse il presupposto dell'imposta perché l'area versava in stato di abbandono e degrado; che l'avviso fosse insufficiente o carente di motivazione, poiché indicava soltanto la dicitura "Destinazione d'uso: attività -" senza specificare la concreta attività svolta; e che sull'area vi fossero materiali edili da smaltire come rifiuti speciali, non rientranti nella raccolta comunale, con conseguente esclusione dal tributo. In cassazione proponeva cinque motivi: nullità della sentenza per grafia illeggibile; violazione delle norme sulla TARSU e del regolamento comunale per mancato rilievo dell'inutilizzo e abbandono dell'area; violazione della disciplina TARSU per la presenza di rifiuti speciali; violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto per assenza di indicazioni sulla tariffa e sull'utilizzo dell'area; nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento dei fatti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR perché redatta con grafia in gran parte indecifrabile, tale da impedire la comprensione dell'iter motivazionale e quindi l'esercizio pieno del diritto di difesa e di impugnazione. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione quando il vizio attiene alla formale esistenza/leggibilità della motivazione o ad un error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
I motivi di ricorso erano formulati anche come violazioni di legge, ma sono rimasti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
Richiamato dalla parte ricorrente quale norma sul presupposto della TARSU, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
Richiamato dalla parte ricorrente quale norma sul presupposto della TARSU, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla parte ricorrente per denunciare motivazione apparente della sentenza tributaria, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- La sentenza la cui minuta sia redatta con grafia complessivamente indecifrabile è nulla quando l'illeggibilità non si limiti a singole espressioni, ma impedisca di comprendere il contenuto essenziale della decisione e la sua ratio decidendi.
- La nullità per indecifrabilità grafica non dipende solo dalla mancanza formale di motivazione, ma anche dalla lesione del diritto di difesa, perché la parte non è posta in condizione di valutare ragionatamente l'impugnazione.
- Quando un motivo di ricorso per cassazione è accolto per un vizio preliminare e assorbente della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
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