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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21184/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 1976, interessi passivi indicati dalla contribuente in dichiarazione tra gli oneri deducibili. La ricorrente, erede del contribuente deceduto, lamentava in primo luogo la nullità/inesistenza della notifica della cartella, perché eseguita dopo la morte del destinatario, presso il suo ultimo domicilio e materialmente ricevuta da un parente, in asserita violazione dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la documentazione allegata alla dichiarazione e prodotta in giudizio dimostrasse che gli importi non erano semplici oneri deducibili soggetti al limite di tre milioni di lire ex art. 10 d.P.R. n. 597/1973, ma costi di impresa integralmente deducibili, sicché l'Ufficio non avrebbe potuto recuperare la maggiore imposta con il solo controllo automatizzato ex art. 36-bis.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la notifica della cartella, pur viziata perché eseguita al de cuius invece che collettivamente e impersonalmente agli eredi, fosse sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo, perché la ricorrente aveva tempestivamente impugnato l'atto anche nel merito, dimostrando di averne avuto piena conoscenza, senza allegare un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Sul secondo motivo ha affermato che il recupero a tassazione era legittimo sulla base dei dati esposti in dichiarazione; la doglianza, nella parte in cui pretendeva di far valere una diversa qualificazione dei costi e l'erronea valutazione della documentazione relativa ai mutui fondiari, involgeva apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La nullità della notificazione di una cartella di pagamento non è di per sé rilevante se il contribuente impugna tempestivamente l'atto nel merito, perché l'impugnazione dimostra il raggiungimento dello scopo e sana il vizio ex art. 156 c.p.c.
  • La notifica degli atti tributari nei confronti di un contribuente deceduto deve essere effettuata agli eredi collettivamente e impersonalmente; la notifica al solo de cuius è viziata, ma il vizio non comporta necessariamente l'inesistenza dell'atto.
  • L'eccezione di nullità della notifica richiede di allegare un concreto pregiudizio al diritto di difesa; in mancanza, la deduzione del solo vizio procedimentale non è sufficiente.
  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittimo quando il recupero derivi direttamente dai dati della dichiarazione, mentre non può sostituire un accertamento motivato se la contestazione richiede interpretazioni della documentazione o della norma.
  • Le questioni che implichino la diversa qualificazione di oneri fiscali o la valutazione della documentazione prodotta attengono al merito e, se decise nei gradi di merito, non sono riesaminabili in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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