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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36025/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale di Palermo che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio per i reati contestati a Federica Indelicato (art. 615-ter e 582, 585 in relazione all'art. 577, comma 1, n. 4 e art. 61 n. 1 c.p.) e ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Trapani. Il PM sosteneva che tale trasmissione avrebbe creato uno stallo procedurale (impossibilità di instaurare conflitto di competenza e dubbio sull'esercizio dell'azione penale da parte del Procuratore di Trapani) e chiedeva l'annullamento della decisione disponendo invece la trasmissione degli atti alla Procura di Palermo per il corretto esercizio dell'azione penale dinanzi al Tribunale di Trapani.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse abnormità: l'esercizio dell'azione penale era già avvenuto in modo rituale (seppur dinanzi a giudice territorialmente incompetente) e non vi erano nullità che giustificassero la regressione del procedimento. La Corte ha precisato che, una volta dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo, gli atti dovevano essere trasmessi al Tribunale di Trapani (giudice competente) per la fissazione del dibattimento; tuttavia la trasmissione degli atti alla Procura di Trapani non integra una nullità insanabile, poiché il PM che ha ricevuto gli atti può materialmente trasmetterli al giudice competente. Richieste di fissazione dell'udienza (art. 132 disp. att.) sono atti interni dell'ufficio del PM e la loro omissione non determina nullità del decreto di citazione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di abnormità.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    Norma sostanziale relativa al fatto contestato; citata solo in relazione alla fattispecie fattuale di reato attribuita all'imputata.

  • art. 577 c.p., comma 1, n. 4

    Norma sostanziale richiamata per la qualificazione del reato; presente nella descrizione delle contestazioni mosse all'imputata.

  • art. 51 c.p.p., comma 3-quinquies (e richiamo al comma 3-bis)

    Indica i casi di attribuzione di competenza a sedi distrettuali e regole speciali di competenza. La Corte ha richiamato tale disposizione per spiegare che, ove procedimenti siano attratti alla sede distrettuale, la competenza infradistrettuale rileva soprattutto in dibattimento e che la declaratoria di incompetenza territoriale deve comportare la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento competente.

  • art. 328 c.p.p., comma 1-bis

    Riguarda la competenza del giudice dell'udienza preliminare e l'individuazione dell'ufficio del pubblico ministero: utilizzato per spiegare l'ambito della competenza in fase di udienza preliminare rispetto al dibattimento.

  • art. 132 disp. att. c.p.p., comma 2

    La richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione è atto interno dell'ufficio del pubblico ministero e non costituisce esercizio dell'azione penale; la sua omissione non determina nullità del decreto di citazione.

  • art. 160 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per la modalità di deposito in segreteria della richiesta di fissazione dell'udienza; conferma la natura tecnico-amministrativa dell'atto di fissazione.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati)

    Principio secondo cui l'esercizio rituale dell'azione penale determina la consumazione del relativo potere e impedisce la regressione del procedimento; la Corte lo applica per escludere che sia necessario un nuovo esercizio dell'azione penale.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017)

    Stabilisce che, quando il giudice del capoluogo dichiari incompetenza per materia in favore della corte di assise, gli atti vanno trasmessi direttamente al giudice competente (e non al PM), per evitare ripetizioni inutili e tutelare la ragionevole durata del processo; principio esteso al caso in esame quanto alla trasmissione diretta al giudice del dibattimento competente.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 12990 del 05/03/2003, Hormann)

    Distinzione tra esercizio dell'azione penale e richiesta di fissazione dell'udienza: la seconda è atto interno e la sua omissione non invalida gli atti successivi.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 1416 del 11/04/1995, Barone)

    La trasmissione 'irrituale' degli atti al pubblico ministero competente anziché al giudice non determina nullità: il giudice competente è individuato dall'ordinanza e gli atti dovranno essere fatti pervenire a quest'ultimo.

Massime di principio

  • La dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice del dibattimento deve determinare la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento competente (non necessariamente al pubblico ministero), affinché sia fissato il processo presso l'autorità competente.
  • L'esercizio rituale dell'azione penale, anche se compiuto davanti a giudice territorialmente incompetente, consuma il potere dell'azione penale e di norma impedisce la regressione del procedimento e la necessità di un nuovo esercizio dell'azione stessa.
  • La trasmissione degli atti alla Procura competente anziché al giudice competente non comporta automaticamente nullità insuperabile: il PM che riceve gli atti può materialmente trasmetterli al giudice competente per la fissazione del dibattimento.
  • Occorre distinguere l'atto di esercizio dell'azione penale dal mero atto interno dell'ufficio (es. richiesta di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 132 disp. att.): l'omissione di quest'ultimo non invalida il decreto di citazione o gli atti successivi.
  • Per evitare la ripetizione di udienze già regolarmente svolte e per rispetto del principio della ragionevole durata del processo, il giudice che dichiara incompetenza territoriale deve preferibilmente trasmettere gli atti direttamente al giudice del dibattimento competente quando la situazione normativa e territoriale lo consente.

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