Cassazione Penale, Ordinanza n. 25333/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata/di maggiore gravità. Il primo motivo denunciava la violazione dell'obbligo di avvisare il conducente sottoposto a prelievo ematico, presso struttura sanitaria, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, sostenendo che tale omissione avrebbe inficiato l'accertamento alcolemico. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo in sostanza una rivalutazione favorevole delle circostanze del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non confrontante con la motivazione della sentenza impugnata, poiché l'omesso avviso integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere dedotta tempestivamente, al più tardi fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, circostanza non avvenuta. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché mirava a una nuova valutazione di merito già compiuta dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando la gravità dell'offesa, le concrete modalità del fatto e il verificarsi di un incidente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia di maggiore gravità.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato unitamente alla fattispecie contestata; non emergono ulteriori precisazioni sul suo specifico contenuto applicativo.
L'omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore è qualificato come nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile entro i termini di legge.
La nullità relativa all'omesso avviso deve essere eccepita tempestivamente, a pena di sanatoria, non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la gravità dell'offesa, le modalità concrete della condotta e l'evento verificatosi rendano non compatibile il giudizio di tenue offensività.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nei casi di prelievo ematico finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita tempestivamente; in difetto, la deduzione è preclusa.
- Il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può risolversi in una mera rivalutazione del fatto in sede di legittimità, quando la motivazione di merito abbia già compiuto un apprezzamento non manifestamente illogico su gravità dell'offesa, modalità concrete della condotta ed eventuale verificazione dell'evento.
- La presenza di un incidente e la concreta pericolosità della condotta possono legittimamente fondare l'esclusione della particolare tenuità del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
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