Cassazione Civile, Ordinanza n. 23977/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di liquidazione del compenso presentata da un difensore d'ufficio nominato dalla Corte di cassazione nel processo penale, per l'attività svolta in favore di un ricorrente in cassazione poi risultato irreperibile. La Corte d'Appello aveva dapprima rigettato l'istanza ritenendo che nulla fosse dovuto perché il ricorso era stato dichiarato inammissibile; su opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 aveva poi accolto la domanda e liquidato il compenso. Il Ministero ha quindi impugnato il decreto, deducendo violazione degli artt. 82, 106, 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002: secondo il ricorso, l'art. 106 esclude il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, e tale disciplina dovrebbe applicarsi anche al difensore d'ufficio nel processo penale per effetto del rinvio contenuto negli artt. 116 e 117; il Ministero ha richiamato anche la ratio di contenimento della spesa pubblica e il rilievo dell'inutilità dell'attività processuale in caso di impugnazione inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero perché il decreto impugnato era conforme alla giurisprudenza di legittimità già consolidata. Ha ribadito che, nel processo penale, l'art. 106 d.P.R. n. 115/2002 non si applica al difensore d'ufficio: l'art. 116 estende a tale figura solo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle forme e alla misura della liquidazione dei crediti professionali, purché siano state inutilmente esperite le procedure di recupero del credito. La Corte ha inoltre condannato il Ministero al rimborso delle spese di legittimità in favore della controricorrente, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte, nonché al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiama la nomina del difensore d'ufficio nel processo penale e l'obbligo di prestazione del difensore nominato
indicato come rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione
non si applica al difensore d'ufficio nel processo penale; la norma che esclude il compenso per impugnazioni dichiarate inammissibili vale per il patrocinio a spese dello Stato, non per la difesa d'ufficio
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della liquidazione dei compensi
estende al difensore d'ufficio la disciplina del patrocinio a spese dello Stato solo quanto a forme e misura della liquidazione dei crediti professionali, dopo infruttuoso esperimento del recupero
richiamato dal ricorrente come norma sulla liquidazione del compenso e delle spese al difensore d'ufficio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
veicolo del motivo di ricorso per violazione di legge
base della declaratoria di inammissibilità perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per ribadire sinteticamente l'orientamento giurisprudenziale consolidato
disciplina della proposta di definizione anticipata e della decisione conforme
applicato come condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte per abuso del processo
applicato per la condanna al pagamento di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- Nel processo penale, il difensore d'ufficio non è soggetto alla preclusione di compenso prevista per il patrocinio a spese dello Stato dall'art. 106 d.P.R. n. 115/2002 in caso di impugnazione dichiarata inammissibile.
- L'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 estende al difensore d'ufficio soltanto la disciplina relativa alle forme e alla misura della liquidazione dei compensi, non anche le cause di esclusione del compenso previste per il patrocinio a spese dello Stato.
- La liquidazione del compenso al difensore d'ufficio presuppone l'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti dell'assistito, quando questi sia irreperibile o inadempiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso è idonea, in presenza di decisione conforme a giurisprudenza consolidata, a fondare l'inammissibilità del motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti processuali, alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. come rimedio contro l'abuso del processo.
- La condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. può essere disposta anche nei confronti di un'amministrazione statale a favore della Cassa delle ammende, quale soggetto distinto dal Ministero obbligato.
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