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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23977/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di liquidazione del compenso presentata da un difensore d'ufficio nominato dalla Corte di cassazione nel processo penale, per l'attività svolta in favore di un ricorrente in cassazione poi risultato irreperibile. La Corte d'Appello aveva dapprima rigettato l'istanza ritenendo che nulla fosse dovuto perché il ricorso era stato dichiarato inammissibile; su opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 aveva poi accolto la domanda e liquidato il compenso. Il Ministero ha quindi impugnato il decreto, deducendo violazione degli artt. 82, 106, 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002: secondo il ricorso, l'art. 106 esclude il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, e tale disciplina dovrebbe applicarsi anche al difensore d'ufficio nel processo penale per effetto del rinvio contenuto negli artt. 116 e 117; il Ministero ha richiamato anche la ratio di contenimento della spesa pubblica e il rilievo dell'inutilità dell'attività processuale in caso di impugnazione inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero perché il decreto impugnato era conforme alla giurisprudenza di legittimità già consolidata. Ha ribadito che, nel processo penale, l'art. 106 d.P.R. n. 115/2002 non si applica al difensore d'ufficio: l'art. 116 estende a tale figura solo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle forme e alla misura della liquidazione dei crediti professionali, purché siano state inutilmente esperite le procedure di recupero del credito. La Corte ha inoltre condannato il Ministero al rimborso delle spese di legittimità in favore della controricorrente, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte, nonché al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo penale, il difensore d'ufficio non è soggetto alla preclusione di compenso prevista per il patrocinio a spese dello Stato dall'art. 106 d.P.R. n. 115/2002 in caso di impugnazione dichiarata inammissibile.
  • L'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 estende al difensore d'ufficio soltanto la disciplina relativa alle forme e alla misura della liquidazione dei compensi, non anche le cause di esclusione del compenso previste per il patrocinio a spese dello Stato.
  • La liquidazione del compenso al difensore d'ufficio presuppone l'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti dell'assistito, quando questi sia irreperibile o inadempiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso è idonea, in presenza di decisione conforme a giurisprudenza consolidata, a fondare l'inammissibilità del motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti processuali, alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. come rimedio contro l'abuso del processo.
  • La condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. può essere disposta anche nei confronti di un'amministrazione statale a favore della Cassa delle ammende, quale soggetto distinto dal Ministero obbligato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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