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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36053/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente bancario)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di apertura di credito e di gestione patrimoniale stipulati nel 1994. Il cliente aveva inizialmente chiesto l'accertamento dell'illegittimità del recesso della banca dall'apertura di credito; ottenuto l'accertamento dell'illegittimità del recesso, aveva poi domandato il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal mancato acquisto di azioni Bipop per tre miliardi di lire, deducendo anche l'inadempimento del contratto di gestione patrimoniale. Tale domanda risarcitoria era stata respinta nei giudizi di merito e il rigetto era stato confermato in Cassazione. Successivamente il cliente ha proposto revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria, assumendo di avere ritrovato, per effetto della restituzione di un porta-documenti sottratto anni prima, un documento decisivo la cui produzione era stata impedita da forza maggiore e che avrebbe smentito l'accertamento sull'impossibilità per la banca di eseguire l'ordine di acquisto. La Corte d'appello ha ritenuto ammissibile la revocazione ma l'ha rigettata nel merito; la banca ha proposto ricorso incidentale sostenendo l'inammissibilità della revocazione proposta davanti al tribunale. Nel ricorso principale il cliente ha denunciato, da un lato, la nullità della decisione per avere la Corte d'appello negato il giudizio rescissorio sulla base di un falso giudicato formatosi sulla questione dell'impossibilità di eseguire l'ordine di acquisto; dall'altro, ha censurato il mancato esame della disponibilità residua sulla linea di credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della banca, ritenendo che la domanda di revocazione proposta al tribunale fosse idonea a instaurare un valido rapporto processuale poi proseguito davanti alla Corte d'appello competente, in applicazione dei principi sulla competenza funzionale e sulla translatio iudicii. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale del cliente, dichiarando assorbito il secondo, perché la Corte d'appello aveva errato nel ritenere formato il giudicato sulla questione dell'impossibilità di eseguire l'ordine di acquisto: tale profilo era stato oggetto di impugnazione ed era stato valorizzato dalla Cassazione come ratio principale del precedente rigetto. Una volta emerso il documento decisivo, la Corte d'appello non poteva limitarsi a rigettare la revocazione, ma doveva revocare la precedente sentenza e riesaminare nel merito le questioni rimaste assorbite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione per documento decisivo è ammissibile quando il documento non sia stato prodotto per causa di forza maggiore; la domanda va proposta al giudice indicato dal sistema degli artt. 395 e 396 c.p.c. in relazione al grado della decisione impugnata.

  • art. 396 c.p.c.

    Le sentenze revocabili sono quelle pronunciate in appello, in unico grado o per le quali sia scaduto il termine per l'appello; non è estensibile la revocazione alla sentenza di primo grado tempestivamente appellata.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre solo le questioni effettivamente definitive; non si forma su capi o rationes che siano stati impugnati e non definitivamente consolidati.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle questioni devolute; non può omettere il giudizio rescissorio su questioni non coperte da giudicato.

  • art. 402 c.p.c.

    Nel giudizio di revocazione, una volta accolta l'impugnazione, il giudice deve procedere all'esame del merito della controversia nei limiti segnati dalla revocazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di norme di diritto è scrutinabile in cassazione quando il giudice di merito abbia erroneamente applicato la disciplina della revocazione o del giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione per difetto di motivazione apparente o per violazione delle regole processuali fondamentali.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a giustificare la decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso incidentale.

Massime di principio

  • La revocazione per documento decisivo è proponibile solo davanti al giudice individuato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. in relazione al grado della decisione impugnata; tuttavia, l'erronea proposizione del gravame davanti a un giudice diverso non comporta necessariamente inammissibilità se il rapporto processuale è validamente instaurato e prosegue davanti al giudice funzionalmente competente.
  • La disciplina della revocazione contro sentenze già appellate esclude che il rimedio sia diretto contro la sentenza di primo grado quando questa sia stata tempestivamente devoluta al giudice di secondo grado, indipendentemente dall'esito dell'appello.
  • Il giudicato copre soltanto ciò che è effettivamente divenuto definitivo; se una ratio decidendi è stata impugnata e la sua definitività è esclusa dal successivo percorso processuale, essa non può essere opposta come preclusione al giudizio rescissorio.
  • Nel giudizio di revocazione, una volta riconosciuta la decisività del documento sopravvenuto o ritrovato, il giudice deve riesaminare il merito della controversia nei limiti in cui la precedente decisione sia stata effettivamente travolta dalla revocazione, senza arrestarsi a una motivazione solo apparente sul preteso giudicato.
  • La valutazione della decisività del documento deve essere riferita alla ratio effettiva della precedente decisione e non a motivazioni solo accessorie o assorbite.
  • La motivazione che si fondi su un presupposto processuale erroneo, quale l'esistenza di un giudicato non formato, è censurabile per violazione di legge e per nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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