Cassazione Penale, Sentenza n. 16514/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che, in parte, aveva rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata. Ha dedotto due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valorizzato la sentenza del Gup di Caltanissetta, conseguente alla sua collaborazione con la giustizia (attenuante speciale), come elemento positivo ai fini dell'art. 54 O.P.; (2) travisamento della prova per la valutazione negativa relativa al periodo 2015-2018, sostenendo che il Tribunale di Torino ha dato peso a rilievi del Tribunale di Roma e della Procura Nazionale Antimafia senza considerare documenti prodotti dalla difesa (informative della DDA di Caltanissetta, parere della Procura nazionale antimafia e un provvedimento di autorizzazione della Corte d'Assise relativo a una presunta evasione del settembre 2016).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito del Tribunale di Sorveglianza di Torino, che aveva considerato negativamente la condotta del ricorrente per due dei tre semestri esaminati, conformandosi alle valutazioni già espresse dal Magistrato di sorveglianza e dal Tribunale di Roma nonché al parere della Procura Nazionale Antimafia. La Corte ha ribadito che l'art. 54 O.P. richiede la prova della partecipazione all'opera rieducativa e che la valutazione circa il "ravvedimento" è discrezionale e non automatica in caso di collaborazione con la giustizia; la collaborazione non vale di per sé come presunzione assoluta di meritevolezza. Quanto alla censura per travisamento della prova, la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico perché il ricorrente non ha dimostrato la decisività dell'elemento omesso rispetto alla motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Richiede la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione come presupposto per la liberazione anticipata; la valutazione spetta al giudice di merito e non è automatica neanche se sussiste collaborazione con la giustizia.
art. 103, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione)
Fornisce i criteri per valutare la partecipazione al trattamento: impegno nelle attività trattamentali e mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni e comunità esterna; indirizza l'indagine oggettiva sul comportamento del detenuto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Consente la censura in Cassazione per vizio di motivazione (b) e per travisamento della prova (e); la Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede specificità e dimostrazione della decisività per lamentele di travisamento.
art. 16-novies, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito)
Norma richiamata nel giudizio di merito (rigetto precedente del Tribunale di Roma) e usata come confronto valutativo per l'atteggiamento del detenuto rispetto a benefici penitenziari particolari.
Massime di principio
- La collaborazione con la giustizia non produce automaticamente il diritto a benefici penitenziari: occorre che il giudice riscontri oggettivamente il "ravvedimento" e la partecipazione all'opera rieducativa secondo i criteri dell'art. 103 DPR n.230/2000.
- La concessione della liberazione anticipata è una valutazione discrezionale di merito; le decisioni dei giudici di merito (Tribunale di sorveglianza) sono rimesse a apprezzamento e solo in presenza di vizi di motivazione o travisamento decisivo possono essere censurate in Cassazione.
- Il comportamento successivo all'intervallo oggetto di valutazione (anche in stato di libertà) può avere effetto retroattivo negativo sui periodi precedenti se è indice di recidiva o di mancato ravvedimento.
- Per far valere un "travisamento della prova" in Cassazione è necessario indicare chiaramente quale elemento è stato omesso o travisato e dimostrare la sua decisività rispetto alla motivazione impugnata; motivi generici o aspecifici vengono respinti.
- I pareri negativi espressi da altri organi (altro Tribunale di sorveglianza, Procura nazionale antimafia) possono essere legittimamente richiamati e valorizzati dal giudice che decide sulla liberazione anticipata, purché la motivazione sia coerente e non illogica.
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