Cassazione Civile, Ordinanza n. 19686/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due attività di revisione doganale svolte dall'Ufficio delle dogane di Como su importazioni di merci a marchio "Levi's", all'esito delle quali furono redatti due processi verbali di rettifica e constatazione di illeciti doganali. L'amministrazione riteneva che i corrispettivi per diritti di licenza (royalties) relativi al marchio dovessero essere inclusi nel valore in dogana delle merci importate. Le società interessate impugnavano i verbali, ottenendo l'accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell'appello dell'Agenzia in secondo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione della disciplina unionale sul valore in dogana, in particolare degli artt. 70, 71 e 73 CDU, dell'art. 136 del regolamento di esecuzione n. 2447/2015 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte tributaria avesse erroneamente interpretato il contratto di licenza e le circostanze commerciali rilevanti ai fini della verifica della "condizione di vendita". Secondo la ricorrente, le royalties costituivano elemento da aggiungere al prezzo delle merci, anche se dovute a un soggetto diverso dal venditore, poiché il pagamento risultava imposto dalle clausole contrattuali come condizione per la commercializzazione e la vendita dei prodotti. La sentenza impugnata, al contrario, aveva escluso l'inclusione delle royalties sul rilievo che mancasse un rapporto diretto tra venditore e licenziante, che il venditore operasse autonomamente e che il controllo del marchio fosse limitato ai profili qualitativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nella disciplina del CDU, il pagamento di royalties può essere considerato "condizione della vendita" non solo quando sia espressamente previsto negli accordi, ma anche quando tale subordinazione emerga dal complesso delle clausole contrattuali, tenendo conto sia del contratto di licenza sia del contratto di vendita e delle loro interrelazioni. Ha precisato che, nel nuovo sistema, non è necessario un collegamento tra venditore e licenziante in senso stretto, essendo sufficiente che il licenziante eserciti un potere di controllo o di orientamento, anche di fatto e anche non totale, tale da incidere sul ciclo produttivo e da rendere non liberamente cedibili le merci senza il pagamento delle royalties. Ha quindi cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce dei criteri indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70 CDU
"La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione"
il prezzo effettivamente pagato o da pagare è la base primaria del valore doganale ed è suscettibile di integrazione con altri pagamenti effettuati come condizione della vendita.
art. 71 CDU
"i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare"
le royalties sono aggiunte al prezzo di transazione quando il compratore è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci.
art. 73 CDU
richiamato dalla ricorrente come disposizione unionale in tema di valore in dogana, senza specifica elaborazione autonoma nel testo.
art. 136 reg. UE n. 2447/2015
"I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita"
la condizione può sussistere anche in assenza di una richiesta espressa del venditore; è sufficiente una delle situazioni indicate dalla norma e il giudizio va compiuto alla luce delle clausole contrattuali e delle circostanze commerciali.
art. 127 reg. UE n. 2447/2015
"si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda"
il controllo rilevante ai fini doganali è ampio e comprende anche il potere di orientamento di fatto, non necessariamente esteso a tutte le attività del soggetto controllato.
art. 129 reg. UE n. 2447/2015
richiamato per ribadire che il valore in dogana comprende i pagamenti effettuati come condizione della vendita verso il venditore, un terzo a suo beneficio o un terzo collegato.
invocato quale criterio di interpretazione del contratto di licenza e del Sublicense Agreement, da leggere secondo la comune intenzione delle parti e il complessivo assetto degli interessi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
richiamato come reclamo preventivo esperito prima della proposizione del ricorso avverso i verbali doganali.
Massime di principio
- In materia di valore in dogana, le royalties relative a merci importate vanno incluse nel valore di transazione quando risultino dovute come condizione della vendita, anche se non sono corrisposte al venditore ma a un terzo titolare o licenziante dei diritti immateriali.
- La verifica della "condizione di vendita" non richiede necessariamente una clausola espressa: il giudice deve esaminare il contenuto complessivo del contratto di licenza, del contratto di vendita e delle loro interrelazioni per stabilire se la vendita sarebbe avvenuta anche in assenza del pagamento delle royalties.
- Nel nuovo quadro del codice doganale dell'Unione, l'esistenza di un collegamento formale tra venditore e licenziante non è più requisito indispensabile; assume rilievo anche un controllo o potere di orientamento, diretto o di fatto, idoneo a incidere sulla produzione e sulla commercializzazione delle merci.
- Il controllo rilevante ai fini doganali è concettualmente ampio e non richiede che il licenziante eserciti influenza su tutta l'attività del soggetto controllato; è sufficiente un potere di orientamento significativo sulle componenti economiche e produttive rilevanti per l'importazione.
- Il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare l'autonomia formale del venditore o la mancanza di un vincolo di approvvigionamento, se dal complesso delle clausole contrattuali emergono elementi idonei a mostrare che il pagamento delle royalties costituisce un presupposto essenziale per la commercializzazione delle merci.
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