Cassazione Penale, Sentenza n. 19438/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del GIP dell'08/10/2020 che ha applicato la pena concordata di sei mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Con unico motivo deduce il malgoverno degli artt. 62-bis e 63 c.p. sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente operato la riduzione della pena per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, le quali, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto incidere sulla quantità di pena residua dopo la diminuzione prevista dall'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000. In fase di accordo l'imputato aveva chiesto espressamente sei mesi di reclusione, calcolati come segue: pena-base anni 1 e mesi 6, diminuita della metà ex art. 13-bis (9 mesi), ulteriormente diminuita di un terzo per la scelta del rito (6 mesi).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., il ricorso per cassazione contro sentenze che accolgono la richiesta di applicazione della pena è ammesso solo per motivi limitati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). Nel caso di specie la pena applicata corrispondeva esattamente a quella richiesta dall'imputato e non era illegale; inoltre il ricorrente non aveva richiesto le circostanze attenuanti generiche. La menzione delle attenuanti generiche nella motivazione è stata ritenuta un "refuso" non incidente sull'accordo. Perciò il ricorso non rientra nei casi ammessi ed è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Richiamate perché il procedimento si è svolto con il rito collegato all'accordo sullo schema di pena (applicazione della pena concordata).
art. 2, d.lgs. n. 74/2000
reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sostanziale che individua il reato per cui è stata applicata la pena concordata.
art. 13-bis, d.lgs. n. 74/2000
art. 13-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Ha operato una diminuzione della pena richiesta dall'imputato (riduzione della metà sulla pena-base) e la Corte ha ritenuto corretta la sequenza di calcolo effettuata nell'accordo.
art. 62-bis e art. 63 cod. pen.
Prevedono le circostanze attenuanti generiche; il ricorrente le invocava per ottenere ulteriore diminuzione, ma non risultano richieste nell'accordo e la loro menzione nella sentenza è stata considerata un mero refuso.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta di applicazione della pena è consentito "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Norma limitativa dell'accesso alla cassazione contro sentenze di patteggiamento; è stata determinante per dichiarare inammissibile il ricorso, perché il motivo proposto non rientra tra quelli ammessi.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, specie se l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a € 3.000,00.
Corte Costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Citata a sostegno del principio che l'inammissibilità del ricorso può essere ascritta a colpa del ricorrente e giustificare l'imposizione delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione avverso sentenze che accolgono la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) sono ammessi solo per motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; motivi diversi sono considerati inammissibili.
- Se la pena applicata corrisponde esattamente a quella richiesta dall'imputato nell'accordo, non è possibile ottenere in Cassazione una riforma sulla base di circostanze attenuanti generiche non richieste e non contemplate nell'accordo.
- Errori materiali o "refusi" nella motivazione che non incidono sulla volontà negoziata tra le parti e sul dispositivo dell'accordo non giustificano l'ammissibilità del ricorso.
- Nelle negoziazioni e nell'accordo è fondamentale che l'imputato richieda espressamente tutte le circostanze e le riduzioni che intende vedere applicate: omissioni nella richiesta vincolano la possibilità di contestarle successivamente in Cassazione.
- La sequenza e la computazione delle riduzioni (es. applicazione dell'art. 13-bis e riduzioni per il rito) deve essere chiaramente indicata nell'accordo per evitare contestazioni; la Corte tende a rispettare il calcolo concordato purché non illegale.
- Rischio di oneri economici: un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, soprattutto se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
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