Cassazione Civile, Ordinanza n. 29497/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di accertamento catastale, ritenendo l'atto carente di motivazione perché fondato su valutazioni generiche di microzona e non su caratteristiche riferite al singolo immobile. Le spese del giudizio sono state compensate integralmente.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva proceduto al riclassamento di un immobile sito in Roma, nella microzona 1 centro storico, modificando la categoria e la classe e aumentando la rendita catastale da euro 2.413,14 a euro 2.819,85 ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004. La CTP e poi la CTR respingevano le sue doglianze. In cassazione la ricorrente proponeva cinque motivi; la Corte riteneva fondati il secondo e il terzo, con i quali si denunciava la violazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e dell'art. 7 l. n. 212/2000 per difetto di motivazione dell'avviso: secondo la prospettazione accolta, nell'ambito di una revisione generalizzata dei parametri catastali della microzona, l'atto di riclassamento deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla singola unità immobiliare, e non può limitarsi a richiamare la norma o la sola appartenenza dell'immobile a una certa microzona. Gli altri motivi venivano assorbiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311
La norma consente il riclassamento catastale nell'ambito della revisione dei parametri della microzona, ma il relativo provvedimento deve comunque essere motivato in modo specifico quanto agli elementi concreti che incidono sul classamento della singola unità immobiliare.
art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere le ragioni dell'emanazione del provvedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
La Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel procedimento di riclassamento catastale fondato sull'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso non può esaurirsi nel richiamo alla revisione della microzona o alla collocazione dell'immobile in essa, ma deve esplicitare gli elementi concreti che giustificano il diverso classamento della singola unità.
- Gli atti di riclassamento catastale devono mettere il contribuente in condizione di comprendere le ragioni specifiche della variazione di classe e rendita, in coerenza con l'obbligo generale di motivazione degli atti tributari.
- Quando il vizio dell'atto emerge dalla sola motivazione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito annullando l'atto impugnato.
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