Cassazione Civile, Ordinanza n. 33476/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale e di processo verbale di constatazione, l'Ufficio contestava a una società l'indebita detrazione IVA per l'anno d'imposta 2008, assumendo che una serie di fatture di acquisto per la fornitura di pallets fosse riferita a operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto emesse da un fornitore ritenuto fittizio o comunque non reale esecutore delle cessioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva confermato l'annullamento dell'avviso valorizzando la regolarità formale della fornitrice, la tracciabilità dei pagamenti, la prassi di stoccaggio e trasporto della merce e l'assenza di prova del coinvolgimento della cessionaria nella frode. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 116 c.p.c., 19 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente preteso la prova del 'coinvolgimento' dell'acquirente nella frode, mentre la giurisprudenza richiede solo la prova, anche presuntiva, della consapevolezza o conoscibilità dell'operazione fraudolenta da parte del cessionario; inoltre lamentava che la CTR avesse svalutato elementi indiziari rilevanti e avesse attribuito indebita efficacia a circostanze, come iscrizione camerale, contabilizzazione e pagamenti, compatibili anche con fatture soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR ha applicato un criterio errato sul riparto dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti, pretendendo la prova del coinvolgimento dell'acquirente nella frode invece della prova della sua consapevolezza o della sua conoscibilità usando l'ordinaria diligenza. Ha inoltre censurato la CTR per non avere correttamente valutato il compendio indiziario dell'Ufficio secondo il metodo della prova presuntiva e per avere attribuito valore decisivo a circostanze formali non idonee, da sole, a escludere l'inesistenza soggettiva delle operazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Abruzzo, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale asseritamente violata; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di tale disposizione, concentrandosi sul riparto dell'onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni.
il diritto alla detrazione IVA non compete quando l'operazione si inserisce in una frode fiscale conosciuta o conoscibile dal cessionario con l'ordinaria diligenza professionale.
l'onere di provare, anche in via presuntiva, la consapevolezza o conoscibilità della frode grava sull'Amministrazione; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
la prova dell'Ufficio può essere fornita anche mediante indizi attendibili idonei a integrare presunzioni semplici.
il giudice deve valutare gli indizi prima analiticamente e poi globalmente, verificando gravità, precisione e concordanza; è censurabile la decisione che si arresti a una valutazione atomistica o che escluda aprioristicamente il valore indiziario del compendio.
Direttiva 77/388/CEE, art. 17
la disciplina unionale della detrazione IVA osta al riconoscimento del diritto quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA.
Corte di Giustizia UE, C-277/14
richiamata a sostegno del principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Corte di Giustizia UE, C-285/11
richiamata come precedente unionale sulla detraibilità IVA in presenza di operazioni inserite in un'evasione fiscale.
Corte di Giustizia UE, C-80/11 e C-142/11
richiamate per affermare che la prova dell'Amministrazione può fondarsi su elementi oggettivi e specifici, anche indiziari.
Corte di Giustizia UE, C-439/04
richiamata in tema di frode IVA e consapevolezza del cessionario.
Massime di principio
- In caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione IVA è escluso non solo se il cessionario partecipa alla frode, ma anche se sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- L'Amministrazione finanziaria, quando contesta l'indetraibilità dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici.
- Una volta che l'Ufficio abbia offerto un compendio indiziario idoneo a dimostrare la conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare il proprio coinvolgimento.
- La valutazione delle presunzioni richiede un duplice passaggio: prima l'esame analitico dei singoli indizi per verificarne la rilevanza, poi la loro valutazione complessiva per accertarne la concordanza e la capacità dimostrativa; è censurabile la motivazione che escluda il valore indiziario degli elementi senza valutarne la sintesi.
- Elementi formali come iscrizione camerale del fornitore, contabilizzazione delle fatture e tracciabilità dei pagamenti non escludono di per sé l'inesistenza soggettiva delle operazioni, potendo essere compatibili con una frode IVA.
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