Cassazione Civile, Ordinanza n. 30640/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato le loro domande dirette, da un lato, a far dichiarare l'inopponibilità nei loro confronti delle ipoteche volontarie gravanti sugli immobili loro trasferiti in esecuzione specifica del preliminare ex art. 2932 c.c., ipoteche iscritte a favore della banca creditrice della società cooperativa venditrice; dall'altro lato, a far dichiarare la prevalenza del privilegio ex art. 2775 c.c. sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione dei contratti di prenotazione con sottoscrizioni accertate giudizialmente. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il difensore dei ricorrenti ha depositato una rinuncia al ricorso, seguita da ulteriore rinuncia per l'ultimo ricorrente e dall'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. La Corte ha rilevato però che la rinuncia non era stata sottoscritta personalmente dalle parti e che il difensore non era munito di mandato speciale ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c.; perciò l'atto non poteva produrre l'estinzione del giudizio, pur rivelando il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto la rinuncia processualmente inefficace a produrre l'estinzione del giudizio per mancanza del mandato speciale richiesto dall'art. 390, comma 2, c.p.c.; ha però valorizzato tale atto come indice del sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti alla decisione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare e del conseguente trasferimento degli immobili
richiamato quale fondamento del privilegio invocato dagli attori per ottenere la prevalenza sulle ipoteche anteriori
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio
la rinuncia al ricorso è inefficace se non è sottoscritta personalmente dalla parte o se il difensore non è munito di mandato speciale a rinunciare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando l'inammissibilità dipende da sopravvenuto difetto di interesse
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'estinzione del giudizio, richiede il rispetto rigoroso dei requisiti formali previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., compreso il mandato speciale al difensore o la sottoscrizione personale della parte.
- Se la rinuncia al ricorso è processualmente invalida, ma esprime comunque la volontà delle parti di non proseguire il giudizio, la Corte può rilevare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità dichiarata per sopravvenuto difetto di interesse non comporta automaticamente il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Quando il giudizio di legittimità si arresta per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate integralmente tra le parti costituite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30603/2024 del 28/11/2024
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30604/2024 del 28/11/2024
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30605/2024 del 28/11/2024
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30608/2024 del 28/11/2024
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30610/2024 del 28/11/2024
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30614/2024 del 28/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →