Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30566/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore previdenziale)

La controversia

Un lavoratore-imprenditore aveva proposto opposizione avverso più ordinanze-ingiunzione emesse dall'INPS per il mancato versamento di contributi dovuti per i propri lavoratori. Il giudice adito aveva dubitato della propria competenza territoriale e aveva sollevato regolamento di competenza d'ufficio, ritenendo che la competenza dovesse essere individuata in base alla sede dell'impresa. La questione sottoposta alla Corte era quindi stabilire quale fosse il criterio territoriale applicabile all'opposizione a ordinanze-ingiunzione relative a omissione contributiva: sede dell'impresa o luogo di adempimento dell'obbligazione contributiva, coincidente con il domicilio del creditore previdenziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania. Ha ritenuto applicabile l'art. 6 d.lgs. 150/2011, secondo cui nelle opposizioni a ordinanze-ingiunzione la competenza territoriale si radica nel luogo della commessa violazione; poiché la violazione consisteva nell'omesso pagamento di contributi, trova applicazione l'art. 1182, comma 3, c.c., per cui il debito pecuniario va adempiuto al domicilio del creditore, ossia presso l'INPS. In mancanza di un coinvolgimento della sede di Caltagirone nella contestazione e nell'emissione delle ordinanze, il pagamento doveva eseguirsi presso la sede INPS di Catania. È stato quindi ritenuto irrilevante il criterio della sede dell'impresa indicato dal Tribunale di Catania come fondamento della propria declinatoria.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    norma richiamata per il regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    nelle opposizioni a ordinanze-ingiunzione la competenza territoriale si radica nel luogo della commessa violazione

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    per i crediti pecuniari il pagamento va eseguito al domicilio del creditore; per i contributi previdenziali il domicilio rilevante è quello dell'INPS

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a ordinanze-ingiunzione, ai fini della competenza territoriale, il criterio decisivo è il luogo della commessa violazione previsto dall'art. 6 d.lgs. 150/2011.
  • Quando la violazione consiste nell'omesso pagamento di somme di denaro dovute a titolo contributivo, la determinazione del luogo della violazione va effettuata in base all'art. 1182, comma 3, c.c., individuando il luogo di adempimento nel domicilio del creditore.
  • Per i crediti pecuniari contributivi, il domicilio del creditore coincide con la sede dell'ente previdenziale che ha contestato l'inadempimento e ha emesso l'ingiunzione, salvo emergano elementi che radichino la contestazione presso altra sede territorialmente competente.
  • Il criterio della sede dell'impresa debitrice non è di per sé idoneo a determinare la competenza territoriale nelle opposizioni a ordinanze-ingiunzione per omissione contributiva.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.