Cassazione Civile, Ordinanza n. 06272/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una precedente sentenza della Cassazione che, in una controversia su cartelle di pagamento per imposta principale e integrativa sulle successioni, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e rigettato nel merito le originarie impugnazioni dei contribuenti. Secondo i ricorrenti, la sentenza revocanda sarebbe incorsa in errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. perché avrebbe erroneamente supposto, in contrasto con gli atti, che i contribuenti avessero chiesto la definizione agevolata ex art. 12 L. n. 289/2002 e avessero effettuato i relativi versamenti in relazione a ruoli/cartelle emessi nel 2004. La doglianza mirava quindi a contestare la pretesa insussistenza del presupposto temporale ostativo al condono, sostenendo che la risalenza dei debiti fosse compatibile con i limiti di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non deducesse un vero errore di fatto revocatorio, ma attaccasse la valutazione giuridica compiuta nella sentenza impugnata circa l'inapplicabilità della definizione agevolata ex art. 12 L. n. 289/2002 ai ruoli/cartelle emessi nel 2004. Poiché il punto era già stato oggetto di esame e la decisione si fondava sulla data di emissione dei ruoli, non vi era la svista percettiva richiesta dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della parte vittoriosa; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Rende esperibile la revocazione avverso le sentenze della Cassazione nei casi consentiti, ma solo nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste in una svista percettiva o errore di percezione, non in un errore di giudizio o di interpretazione; deve riguardare un fatto decisivo non controverso e non già oggetto di pronuncia.
art. 12 L. 27 dicembre 2002, n. 289
La definizione agevolata richiede il rispetto dei presupposti temporali previsti dalla norma; la Corte ribadisce che il condono non è applicabile a ruoli/cartelle emessi oltre i limiti temporali di operatività della disciplina, in specie ai ruoli emessi nel 2004.
art. 5-bis, comma 1, lett. g), n. 1, L. 21 febbraio 2003, n. 27
È richiamata come una delle modifiche legislative che hanno esteso, nei limiti stabiliti, l'ambito temporale della definizione agevolata.
art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 212
È richiamato per l'ulteriore estensione temporale della definizione agevolata ai ruoli affidati tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2001.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di Cassazione è ammissibile solo quando il giudice sia incorso in un errore di fatto percettivo, cioè abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo in contrasto con gli atti, senza che quel fatto sia stato oggetto di controversia o di una valutazione giuridica.
- Non integra errore di fatto revocatorio la critica alla interpretazione data dalla Corte ai presupposti normativi di un beneficio o di un condono: quando la decisione si fonda sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla lettura della disciplina applicabile, la censura riguarda un errore di giudizio, non una svista materiale.
- In tema di definizioni agevolate a carattere clemenziale, il rispetto integrale dei termini e delle condizioni fissati dalla legge è requisito essenziale: il versamento del contribuente o l'adesione alla procedura non possono produrre effetti sananti in assenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma.
- Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., occorre distinguere tra fatto storico incontestato e punto controverso già esaminato dal giudice: se la pronuncia ha effettivamente affrontato il tema, anche senza confutare tutte le argomentazioni delle parti, non sussiste il vizio revocatorio.
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