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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8821/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, riconfigurato dall'Agenzia come cessione di azienda. Le ricorrenti censuravano in cassazione la decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto inammissibile l'atto di riassunzione del processo per difetto di specificità dei motivi e aveva confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per effetto del divieto del ne bis in idem. In particolare denunciavano violazioni del d.lgs. 546/1992 (artt. 43, 51, 53, 36, 61), dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., lamentando nullità e carenza di motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le ricorrenti avevano contestato solo la prima delle due autonome ragioni decisorie addotte dalla sentenza impugnata (la ritenuta inammissibilità della riassunzione per difetto di specificità dei motivi) omettendo di impugnare la seconda ratio (l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del ne bis in idem), che da sola era idonea a sorreggere il decisum. Perciò, anche se le censure prospettate avessero avuto successo, non avrebbero potuto determinare l'annullamento della sentenza resa su quella seconda autonoma base. La Corte ha altresì constatato l'assenza di difesa da parte della resistente e ha disposto che non si regolino le spese tra le parti, dando atto dell'obbligo, in capo alle ricorrenti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dagli appellanti per contestare vizi procedurali e di motivazione decisi in primo e secondo grado; la Corte valuta le censure alla luce delle regole del processo tributario, ma rigetta il ricorso per motivi processuali.

  • art. 125 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione a presunte nullità e vizi processuali della sentenza d'appello; la Corte non ha accolto le doglianze perché il vizio principale non era stato impugnato nella sua autonoma ratio.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 4)

    Norme invocate come parametro di censura per motivi di nullità e violazione di legge processuale (n.4 per nullità; n.3 per violazione e falsa applicazione della legge), utilizzate per qualificare le doglianze in cassazione; la Corte giudica il ricorso inammissibile per difetto di impugnazione di tutte le rationes decidendi.

  • art. 39 cod. proc. civ. (principio del ne bis in idem)

    La Corte ha ritenuto che il divieto del ne bis in idem impedisca la riproposizione di una domanda identica già definita con decisione di merito e costituisca una delle autonome ragioni di decisione che giustificavano l'inammissibilità del nuovo ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma applicata per disporre l'ulteriore obbligo, in capo alle ricorrenti, del versamento di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato, dato il rigetto del ricorso in cassazione.

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (modifica relativa al DPR n.115/2002)

    Citata come disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del DPR 115/2002, richiamata dalla Corte per l'applicazione del contributo unificato addizionale.

Massime di principio

  • In cassazione è necessario impugnare tutte le rationes decidendi autonome presenti nella sentenza impugnata; l'omissione di contestare anche una sola ragione autonoma idonea a reggere la decisione rende inammissibili le censure relative alle altre ragioni.
  • Il principio del ne bis in idem (art. 39 c.p.c.) impedisce la riproposizione di una medesima domanda già definita con decisione di merito tra le stesse parti; prima di riassumere o riproporre un giudizio occorre verificare che la precedente decisione non abbia carattere di merito che renda la nuova azione preclusa.
  • La riassunzione del processo non può essere trasformata in un mezzo per eludere le conseguenze di una precedente decisione di merito: se la riassunzione mira semplicemente a ricostituire il contraddittorio, il giudice valuta la sua ammissibilità secondo le regole processuali e le specificità dei motivi d'impugnazione eventualmente rilevanti.
  • Le questioni di rito e le eccezioni pregiudiziali (come l'inammissibilità per ne bis in idem o per difetto di specificità dei motivi) possono decidere la controversia senza entrare nel merito sostanziale dell'imposta; è quindi essenziale strutturare l'impugnazione in modo da contestare espressamente tali profili ove ritenuti erronei.
  • In assenza di difesa della parte resistente, la Corte può comunque dichiarare il ricorso inammissibile; ciò non comporta necessariamente una regolazione delle spese a favore della resistente, ma possono essere applicati oneri come il contributo unificato addizionale nei confronti del ricorrente.

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