Cassazione Penale, Sentenza n. 38187/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Colombo ha impugnato la sentenza di inammissibilità dell'appello che aveva proposto avverso il decreto penale convertito in sentenza emesso dal G.I.P. per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992). I temi dedotti dal difensore erano, in sintesi: tardivo deposito della sentenza di primo grado e mancata notifica dell'avviso di deposito; omissione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia e assenza del verbale dimostrativo della volontà dell'imputato; contestazioni sulla dosimetria della pena e sulla sanzione amministrativa accessoria; richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili i motivi per aspecificità, ma aveva comunque esaminato e confutato le doglianze nel merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, che pur avendo richiamato l'aspecificità dei motivi aveva poi esaminato le doglianze e motivato il rigetto sul merito. In particolare: il deposito della motivazione del G.I.P. del 27/11/2023 è risultato conforme al termine di 30 giorni e alla proroga prevista dall'art. 172, comma 3, c.p.p.; l'obbligo di avviso sulla facoltà di difensore non sussiste in caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento con l'etilometro, ed il verbale in atti dimostrava la consapevolezza dell'imputato; le ragioni sulla dosimetria e sulla sanzione accessoria sono state ritenute adeguatamente motivate in relazione alla pericolosità della condotta; la richiesta di sostituzione con lavoro di pubblica utilità era generica e assente indicazione normativa applicabile, oltre a essere incompatibile con il beneficio della sospensione condizionale o vietata per già precedente conversione; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis formulata in udienza non era idonea a superare l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque è stata esaminata e rigettata in relazione alle risultanze. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 285/1992, art. 186, comma 7
Norma incriminatrice applicata al fatto (rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico alla guida). La Corte ha confermato che il reato si perfeziona con il rifiuto e giustifica l'applicazione della sanzione prevista.
cod. proc. pen., art. 172, comma 3
Regola sulla proroga del termine quando il termine scade in giorno festivo; utilizzata per ritenere regolare il deposito della motivazione del GIP entro il termine previsto.
disp. att. cod. proc. pen., art. 114
Prevede l'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da difensore durante gli accertamenti per lo stato di ebbrezza; la Corte ha interpretato che tale garanzia perde funzione quando l'interessato rifiuta l'accertamento, per cui l'obbligo non sussiste nel caso concreto.
cod. proc. pen., art. 581, comma 1-bis
Norma sul procedimento d'appello (richiamata nella critica difensiva): la Corte ha valutato la questione procedurale e la correttezza della motivazione di merito.
Disposizioni relative all'istruttoria e al deposito delle sentenze in primo grado; richiamata nel contesto dell'argomentazione sulla tempestività del deposito.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. c)
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal difensore (violazione di legge); la Corte ha valutato l'aderenza della censura e ritenuto il ricorso inammissibile.
legge n. 689/1981, artt. 53 e ss.
Norme sulla conversione e sostituzione delle sanzioni amministrative; la Corte ha richiamato l'incompatibilità tra alcune forme di conversione e il beneficio della sospensione condizionale della pena.
d.lgs. 285/1992, art. 186, comma 9-bis
Norma che disciplina possibilità e limiti di conversione/sostituzione di sanzioni per reati stradali; la Corte ha ritenuto applicabili i divieti/limiti ivi previsti (es. divieto di sostituzione 'per non più di una volta').
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto o riformulazioni analoghe; la Corte ha ritenuto che la richiesta, formulata in udienza e senza confronto efficace con la motivazione impugnata, non superava l'inammissibilità e comunque non fosse persuasive rispetto alla gravità della condotta.
cod. proc. pen., art. 568, comma 4
Principio relativo all'interesse ad impugnare: occorre un concreto vantaggio ottenibile dall'annullamento o riforma; la Corte ha ritenuto assente l'interesse significativo del ricorrente poiché il merito era già stato esaminato.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, quali la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria; applicata per condannare il ricorrente al pagamento.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata quale principio secondo cui la proposizione del ricorso che determini l'inammissibilità per colpa può comportare responsabilità e sanzioni pecuniarie; utilizzata per giustificare la sanzione a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità per "aspecificità" di motivi di appello può essere accompagnata da un esame comunque sostanziale: se la Corte d'appello motiva compiutamente e confuta le doglianze, la Cassazione può ritenere inammissibile il gravame anche se è emersa una valutazione di merito.
- Il rifiuto a sottoporsi all'accertamento etilometrico configura il reato e, di regola, esclude l'obbligo di avvertire l'imputato della facoltà di farsi assistere da difensore per l'accertamento stesso, perché viene meno la finalità della garanzia.
- I termini processuali (es. deposito della motivazione) devono essere valutati con riferimento alle norme che prevedono proroghe automatiche nei casi di scadenza in giorno festivo; un'omessa impugnazione fondata su violazioni formali richiede dimostrazione specifica del vizio.
- Richieste difensive generiche, prive di indicazione normativa precisa o di confronto puntuale con la motivazione avversa, sono suscettibili di essere dichiarate aspecifiche e inammissibili; è necessario formulare censure chiare e circostanziate.
- Alcune misure di conversione o sostituzione della pena sono escluse per incompatibilità normativa (es. incompatibilità con la sospensione condizionale o limiti posti per precedenti conversioni): va verificata la fattispecie normativa applicabile prima di chiederne l'applicazione.
- L'interesse ad impugnare richiede la prospettazione di un vantaggio concreto: non basta lamentare errori tecnici se dall'annullamento non deriverebbe un utile effettivo per l'impugnante.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, se la causa è determinata da colpa, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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