Cassazione Penale, Sentenza n. 37981/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso affidato a due motivi. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen. per omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; la difesa ha sostenuto che il reato (commesso l'11/01/2019) si era prescritto prima della lettura del dispositivo in appello perché la sospensione della prescrizione prevista dalla L. n.103/2017 e dall'art.159 cod. pen. può operare solo se il "dies a quo" (termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado) interviene quando il termine prescrizionale non è ancora interamente decorso; la sentenza di primo grado era del 05/12/2023 con termine per il deposito delle motivazioni di 45 giorni (termine corretto: 19/01/2024) e in tale data il reato risultava già prescritto, mentre la Corte territoriale aveva indicato una diversa data (10/02/2024) facendo decorrere i 45 giorni da una data di deposito in cancelleria errata. Secondo motivo: vizio di motivazione e contraddittorietà della valutazione degli accertamenti strumentali, contestati con consulenza di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il secondo. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione della prescrizione prevista dall'art.159 (modificato dalla L.103/2017) opera solo se il suo punto di partenza sopravvenga prima della completa estinzione del termine prescrizionale. Nel caso di specie, per il reato commesso l'11/01/2019 la prescrizione si era comunque perfezionata prima della decorrenza utile della sospensione; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione resa il 16/09/2025.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 30/04/1992
Norma sostanziale contestata: reato per cui era stato condannato l'imputato (guida in stato di alterazione).
Regola sul termine generale della prescrizione; richiamata nel calcolo complessivo del termine prescrizionale.
"dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado anche se emessa in sede di rinvio sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi."
La modifica introdotta dalla L. n.103/2017 ha previsto una ipotesi di sospensione della prescrizione collegata al termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado; la Corte ha interpretato che tale sospensione ha efficacia solo se il suo "dies a quo" interviene prima che il termine prescrizionale sia già decorso integralmente.
Richiamato insieme all'art.157 per la determinazione del termine prescrizionale esteso in concreto nel caso di reato contravvenzionale.
Termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (utilizzato come punto di riferimento per la sospensione prevista dall'art.159).
Legge 23 giugno 2017, n.103, art.1 co.11 lett. b)
Ha modificato l'art.159 cod. pen. introducendo la sospensione della prescrizione collegata al termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado (fino a 1 anno e 6 mesi).
Sezioni Unite Cassazione, 12 dicembre 2024
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito il principio per cui la sospensione della prescrizione introdotta dalla L.103/2017 opera solo se il suo "dies a quo" sopravvenga prima che il termine prescrizionale sia totalmente decorso.
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la modifica dell'art.159 introdotta dalla L.103/2017, che sospende la prescrizione a partire dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, ma solo se tale termine interviene prima della scadenza naturale della prescrizione.
- La decorrenza del termine per il deposito delle motivazioni va calcolata a partire dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (es.: sentenza del 05/12/2023 + 45 giorni = termine 19/01/2024); errori nel computo di tale termine possono determinare l'obbligo di dichiarare la prescrizione.
- Se la sospensione prevista dall'art.159 inizierebbe dopo che il termine prescrizionale si è già esaurito, la prescrizione non è riattivata: il reato è estinto e deve essere pronunciata sentenza favorevole all'imputato (non doversi procedere/annullamento senza rinvio).
- In sede di appello e di cassazione è necessario verificare con attenzione le date e i computi (inclusione/esclusione dei giorni, date di deposito in cancelleria vs data di emissione) perché errori formali nelle scelte di calcolo possono cambiare l'esito sulla estinzione per prescrizione.
- Quando la questione della prescrizione è decisiva e la sua fondatezza è accertata, gli altri motivi di ricorso possono risultare assorbiti; la Corte può annullare senza rinvio se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia impugnata.
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