Cassazione Penale, Sentenza n. 37973/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Staiti era stato condannato per detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente (marijuana, circa 5 kg rinvenuti il 13/4/2018 e ulteriori partite rinvenute il 14/4/2018 nel terreno a lui riconducibile). Ha impugnato sostenendo: 1) vizio della motivazione e valutazione illogica degli indizi (i giudici avrebbero tratto responsabilità dalle similitudini tra le partite senza considerare la distanza tra la barca e il terreno e l'assenza dell'imputato durante la prima perquisizione); 2) violazione del divieto di doppio processo (ne bis in idem), perché i fatti devono essere valutati con il criterio storico-naturalistico e la detenzione potrebbe costituire un unico fatto unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla generica censura sulla valutazione degli indizi (richiamando i limiti di ammissibilità delle doglianze di merito in Cassazione). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata perché la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato, secondo il criterio storico-naturalistico e le indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, se le due partite di stupefacente, rinvenute in momenti e luoghi prossimi e confezionate in modo identico, costituissero un unico insieme di fatti inscindibilmente collegati (idem factum). Ha quindi annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (disciplinante stupefacenti)
norma penale contestata: detenzione ai fini di spaccio contestata in relazione alle partite di marijuana rinvenute
art. 173, comma 1, disp. att.
norma richiamata per articolare i motivi di cassazione relativi alla motivazione della sentenza impugnata
regole sulla valutazione degli indizi; la Cassazione ha precisato che le censure generiche sulla violazione di tale norma sono inammissibili in cassazione se non ricondotte ai vizi di motivazione prescritti dall'art. 606, lett. e)
principio del convincimento 'oltre ogni ragionevole dubbio' come parametro per l'analisi degli indizi e per il convincimento del giudice di merito
norma interna sul divieto di nuovo giudizio (ne bis in idem); la sua interpretazione richiede l'approccio storico-naturalistico per verificare l'identità del fatto
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamata come parametro sovranazionale della tutela contro il doppio processo
Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
garantisce il divieto di essere processati o puniti due volte per lo stesso fatto; la giurisprudenza CEDU richiede che i fatti siano identici o sostanzialmente identici
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
richiamata in relazione al concetto di 'medesimi fatti' e all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'UE
Massime di principio
- Per accertare il ne bis in idem va adottato il criterio storico-naturalistico: verificare identità nei fatti materiali tenendo conto di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona.
- Se sequestri ravvicinati nello spazio e nel tempo riguardano sostanze confezionate e occultate in modo identico, è necessario valutare se si tratta di un'unica detenzione continuativa (stesso fatto) o di due fatti distinti; la mera diversità del punto di rinvenimento non esclude l'identità del fatto.
- In caso di più procedimenti relativi a quantitativi simili di droga, la pubblica accusa deve dimostrare la discontinuità della condotta (esistenza di atti di custodia o di gestione separati) per evitare il divieto di duplicazione del processo.
- Le impugnazioni in Cassazione che censurano la valutazione probatoria devono essere formulate entro i limiti di ammissibilità: va indicato un vizio concreto di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; le contestazioni generiche alla regola degli indizi (art. 192 c.p.p.) sono spesso inammissibili.
- I giudici nazionali devono considerare anche la giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU e Corte di Giustizia UE) quando valutano se i fatti di procedimenti diversi costituiscono o meno lo stesso 'fatto materiale' ai fini del divieto di doppio processo.
- In caso di decisione di annullamento per ne bis in idem, il giudice di rinvio deve riesaminare compiutamente la connessione spazio-temporale e oggettuale tra i rinvenimenti per stabilire se procede un solo fatto o più fatti distinti.
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