Cassazione Penale, Sentenza n. 37978/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per il delitto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 108 c.p.p. e 159 c.p. per avere la Corte disposto la sospensione dei termini di prescrizione in occasione del rinvio concesso per termine a difesa; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova sostenendo che la condanna si fondava su mere presunzioni tributarie e sul PVC n. 72/17 non riscontrato, nonché su una contabilizzazione illogica dei costi (mancanza di fatture passive nell'ultimo trimestre 2014), con inversione dell'onere della prova; 3) mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di interesse concreto (la questione era teorica e non dimostrava un pregiudizio reale). Ha respinto il secondo motivo ritenendo che la condanna non si fondasse su mere presunzioni tributarie, ma su un insieme di elementi probatori (banche dati, analisi fatture attive e passive, cessioni immobiliari, PVC acquisito senza contestazioni) che hanno consentito la determinazione della base imponibile e dell'imposta IRES evasa (91.946,00 euro). La Corte ha altresì affermato che non vi è stata inversione dell'onere della prova: chi allega costi supplementari deve provarli. Infine ha ritenuto corretta la esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, dato che l'ammontare dell'imposta evasa superava la soglia rilevante (50.000 euro). Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che disciplina il reato contestato (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). La Corte ha confermato la condanna sulla base della quantificazione dell'IRES evasa pari a 91.946,00 euro
art. 108 cod. proc. pen.
Riguarda i termini e i rinvii d'udienza. La giurisprudenza di legittimità è richiamata nella parte in cui sostiene che la sospensione della prescrizione non può essere dichiarata quando il rinvio origina dal riconoscimento di un termine a difesa; nella fattispecie però la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancanza di interesse concreto
art. 159 cod. pen.
Principio inerente alle presunzioni e all'onere della prova. La Corte ricorda che gli accertamenti tributari amministrativi hanno valore presuntivo e richiedono riscontri, ma qui la condanna è fondata su elementi probatori complementari e non su presunzioni isolate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa poiché l'imposta evasa superava la soglia rilevante (91.946,00 euro > 50.000 euro)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere del versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha imposto il versamento di euro 3.000,00 essendo esclusa la colpa grave nella proposizione del ricorso
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio relativo alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso. Qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ascrivere colpa alla parte nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La sospensione dei termini di prescrizione non può essere dichiarata quando il rinvio è determinato dal riconoscimento di un termine a difesa; però la doglianza relativa è inammissibile se non si dimostra un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla sospensione
- Gli accertamenti tributari amministrativi costituiscono presunzioni in sede penale e da soli non bastano per la condanna: è necessario il riscontro con elementi di prova indipendenti (banche dati, fatture, movimenti bancari, cessioni immobiliari, PVC acquisiti senza contestazioni)
- Chi deduce l'esistenza di costi o elementi che riducono la base imponibile ha l'onere di proporre e documentare tali elementi in modo specifico e processualmente riscontrabile; le deduzioni generiche non sono sufficienti e non comportano inversione dell'onere della prova
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta dell'entità dell'offesa: importi rilevanti dell'imposta evasa, superiori alla soglia normativa, impediscono il riconoscimento della tenuità
- In cassazione le censure di carattere meramente teorico o generico possono determinare l'inammissibilità del ricorso; in tali casi il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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